Sezione lavoro, Sentenza n.2289 del 22/06/2018. Rapporti di natura subordinata qualificati come rapporti di lavoro autonomi.
Con Sentenza n.2289 del 22/06/2018, la Corte d’Appello di Roma – Sezione lavoro, in materia di regime sanzionatorio INPGI, ha ritenuto ormai consolidato il principio espresso più volte dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale perché ricorra l’ipotesi di evasione contributiva ex art 116, co.8, lett.a) Legge 388/2000 è necessario che vi sia:
a) occultamento dei rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate;
b) tale occultamento sia stato attuato dal datore di lavoro con l’intento specifico di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato.
In base alla sentenza in esame, riportata nella sezione “Rassegna sentenze” del sito internet dell’INPGI, il Giudice di secondo grado ha ritenuto che il primo requisito (a) sia sussistente non solo nel caso in cui vi sia stata l’assoluta mancanza di qualsiasi elemento documentale che renda possibile accertare la posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche quando, pur essendoci una denuncia obbligatoria, la stessa sia incompleta o non conforme al vero, con il risultato di tenere celata all’Ente Previdenziale l’effettiva sussistenza dei presupposti dell’obbligazione contributiva. Come nel caso di specie, dove la stipula di contratti di lavoro autonomi hanno occultato rapporti di lavoro di natura subordinata.
Il secondo requisito (b) – di natura soggettiva – è stato ritenuto sussistente dalla Corte in quanto è stato accertato che il datore di lavoro ha qualificato i rapporti di lavoro come autonomi – mentre in realtà si trattava di rapporti di natura subordinata – facendo presumere quindi la specifica volontà di sottrarsi dal versamento della contribuzione dovuta.
Tale presunzione non è stata superata dall’azienda in giudizio, che non ha allegato né provato circostanze che dimostrassero l’assenza di un fine fraudolento.