Coronavirus, INPS pubblica istruzioni per bonus 600 euro per partite IVA e Cococo. Domande dal 1° aprile

Bonus compatibile con l’indennità di disoccupazione, ma non con l’APE sociale.

Il Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, cosiddetto “Cura Italia”, ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività risentono dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

Le indennità Covid-19 previste per il mese di marzo 2020 sono le seguenti:

  • Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi;
  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria;
  • Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Indennità lavoratori agricoli;
  • Indennità lavoratori dello spettacolo.

Le indennità hanno importo pari a 600 euro, non sono soggette ad imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Tali indennità sono compatibili e cumulabili, invece, con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, nonché con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’art. 54 bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 2017 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Circolare n. 49 del 30/03/2020

Con la Circolare INPS n. 49 di ieri 30 marzo 2020, l’Istituto  ha reso note le istruzioni per richiedere il bonus – che il governo ha predisposto  per far fronte all’emergenza coronavirus – per i lavoratori autonomi, liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo.

In particolare ci soffermiamo sulla parte di Circolare che riguarda:

1. Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”all’articolo 27, comma 1, – ricorda la Circolare –  prevede una indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.

In particolare, l’indennità di cui al richiamato articolo 27, comma 1, è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I predetti soggetti, ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La predetta indennità di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 è altresì riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie. I collaboratori coordinati e continuativi destinatari della disposizione in argomento devono, quindi, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Il comma 2 del citato articolo 27 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.

L’INPS informa che le domande per usufruire della prestazione “indennità 600 euro” potranno essere presentate a partire dal 1° aprile 2020. Da tale data sarà  possibile accedere direttamente da qui.

Ricordiamo, invece, che i giornalisti iscritti all’INPGI- 2 devono presentare domanda alla stessa INPGI, sempre a decorrere dal 1° aprileallegando alla domanda anche l’autocertificazione del possesso dei requisiti reddituali.

uspi

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