Circolare n. 44 del 24 marzo 2020. Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori: importo pari a 600. Esteso a tutti i lavoratori autonomi e, quindi, anche ai giornalisti iscritti alla gestione separata dell’INPGI.
Per far fronte alla grave epidemia derivante dal contagio COVID-19, con il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state varate una serie di misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica. In particolare, per effetto della chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 a decorrere dal 5 marzo 2020, è sorta l’esigenza di sostenere i lavoratori e le famiglie con iniziative mirate.
In tale prospettiva, si collocano le previsioni degli articoli 23 e 25 del decreto legge citato, che riguardano il comparto dei lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi.
Per tutti i soggetti sopra menzionati con figli di età fino a 12 anni (oppure superiore, se disabili) è stabilito il diritto a fruire di un periodo aggiuntivo di assenza dal lavoro a titolo di congedo parentale ovvero, in alternativa, di percepire un bonus per il pagamento di servizi di baby sitting.
Il bonus baby sitting, di importo pari a 600 euro e’ esteso a tutti i lavoratori autonomi, anche se iscritti a gestioni diverse dall’INPS e, quindi, possono usufruirne anche i giornalisti iscritti alla gestione separata dell’INPGI.
Il decreto ha attribuito all’Istituto di previdenza sociale il compito di gestire le risorse economiche appositamente stanziate dal Governo e l’INPS, con la Circolare n. 44 del 24 marzo 2020 ha fornito le istruzioni per accedere al beneficio in questione.
Per quanto riguarda gli Iscritti alla gestione Separata dell’INPGI, l’Istituto ha già provveduto a comunicare all’INPS il numero dei potenziali beneficiari, dando quindi attuazione a quanto stabilito dal comma 9 del citato art. 23 del Decreto.
Erogazione
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
– se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
– se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.
È possibile cumulare il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile) e con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Modalità di compilazione della domanda
le modalità operative per accedere al bonus per i servizi di baby-sitting sono stabilite dall’INPS. Al riguardo, si fa presente che la domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:
APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia. Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia, il genitore beneficiario (utilizzatore) deve preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.
Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.
Rendicontazione e monitoraggio della spesa
I benefici disciplinati dall’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 (congedo e indennità per i lavoratori del settore privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi), sono riconosciuti nel limite complessivo di spesa di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020 (art. 23, comma 11).
Per i benefici introdotti dal decreto, l’INPS provvederà al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Per quanto riguarda, in particolare, i bonus per i servizi di baby-sitting, qualora dal monitoraggio emerga il superamento dei limiti di spesa fissati dalla norma, l’INPS procederà a ricevere le domande con riserva di ammissione e, solo in caso di ulteriori risorse disponibili, le domande potranno essere accolte e poste in pagamento con la modalità di erogazione del Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.
Si richiama, quindi, l’attenzione di tutti i giornalisti in possesso dei requisiti previsti dalla norma, sulla opportunità di procedere alla presentazione tempestiva della domanda – secondo le modalità illustrate nella predetta circolare – in quanto l’erogazione del bonus avverrà – come evidenziato sopra – sino a concorrenza della copertura economica stanziata dal governo e, pertanto, le domande pervenute oltre il superamento di detto limite saranno ricevute dall’INPS “con riserva” e poste in attesa di eventuali rifinanziamenti da parte del bilancio dello Stato.
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