Si tratterà, se va in porto, della più importante riforma del diritto d’autore nella Unione Europea dal 2001.
ll testo concordato deve ora essere formalmente confermato dal Parlamento e dal Consiglio europeo.
Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’UE e la Commissione hanno raggiunto, tra il 13 e il 14 febbraio scorsi, un accordo politico per adeguare le norme sul diritto d’autore all’era digitale in Europa e apportare vantaggi tangibili a tutti i settori creativi, alla stampa, ai ricercatori, agli educatori, agli istituti di tutela del patrimonio culturale e ai cittadini dell’UE.
L’accordo politico raggiunto costituirà la più importante riforma del diritto d’autore nell’UE dal 2001. Adeguerà le norme sul diritto d’autore al mondo attuale, in cui i servizi di musica in streaming, le piattaforme di video on demand, gli aggregatori di notizie e le piattaforme di contenuti caricati dagli utenti sono diventati i principali punti di accesso alle opere creative e agli articoli di stampa.
Nelle prossime settimane, il testo uscito dal trilogo (1) dovrà affrontare la prova del Parlamento europeo in plenaria, che forse lo voterà ad aprile.
L’accordo deve inoltre essere approvato dai rappresentanti del Consiglio e dalla Commissione parlamentare per gli affari giuridici (Juri Committee).
Al centro delle discussioni della controversa riforma (già bocciata lo scorso luglio), ci sono gli articoli 11 e 13 della Direttiva UE “Il diritto d’autore nel mercato unico digitale”:
Articolo 11
L’articolo 11 vuole provare a bilanciare diversamente il rapporto tra le piattaforme online – Google, Facebook e gli altri – e gli editori, che da tempo lamentano di subire uno sfruttamento dei loro contenuti da parte delle prime nei loro servizi e senza un adeguato compenso.
Ci sono valide ragioni da entrambe le parti, ma – per come è stato pensato e modificato – l’articolo 11 continua a favorire più gli editori che le piattaforme (e per questo potrebbe portare a un disimpegno delle piattaforme che finirebbe per danneggiare soprattutto i piccoli gruppi editoriali).
La direttiva dice che ogni stato membro deve assicurarsi che gli editori ricevano compensi “consoni ed equi” per l’uso dei loro materiali da parte dei “fornitori di servizi nella società dell’informazione”, cioè le aziende di Internet. Gli emendamenti hanno chiarito meglio che il principio riguarda le grandi piattaforme ed esclude gli utilizzi privati dei link e il loro impiego non commerciale, per esempio nei progetti di conoscenza condivisa (“wiki”) come Wikipedia.
Nelle ultime settimane l’articolo 11 è stato il più discusso da osservatori e parte dell’opinione pubblica, soprattutto nei Paesi dove i gruppi editoriali sono più in difficoltà e vedono nei compensi dalle piattaforme una parziale soluzione ai loro problemi economici.
Articolo 13
L’articolo 13 continua a suscitare le maggiori preoccupazioni per la libera circolazione dei contenuti. Prevede, infatti, che le piattaforme online esercitino una sorta di controllo su ciò che viene caricato dai loro utenti, in modo da escludere la pubblicazione di contenuti protetti dal diritto d’autore. L’idea è che ogni fornitore di servizi online si metta d’accordo con le case editrici, cinematografiche e discografiche per dotarsi di una licenza che gli permetta di ospitare contenuti coperti da copyright.
I fautori dell’accoglimento delle ultime modifiche alla nuova disciplina ricordano invece che le soluzioni proposte, e via via corrette e integrate nella direttiva, danno la possibilità di avere licenze più adeguate da applicare online, tutelando meglio i diritti degli autori. Anche per questo motivo l’articolo 13 ha trovato nelle etichette discografiche, nelle associazioni degli autori e nelle major del cinema i principali sostenitori.
Per capirci qualcosa un più, cerchiamo lumi nel Comunicato stampa della Commissione europea – Rappresentanza in Italia, uscito in seguito all’accordo raggiunto tra Parlamento, Consiglio e Commissione dell’UE:
Migliore protezione degli autori e degli artisti europei (interpreti o esecutori) e del giornalismo dell’UE
La nuova direttiva consolida la posizione degli autori e degli artisti europei (interpreti o esecutori) nell’ambiente digitale e promuove il giornalismo di alta qualità nell’UE. In particolare:
1. apporta benefici tangibili a tutti i settori creativi, in particolare ai creatori e agli operatori dei settori audiovisivo e musicale; le nuove norme rafforzano la posizione di questi soggetti nei confronti delle piattaforme, in modo che possano esercitare un maggiore controllo sull’uso dei contenuti caricati dagli utenti su tali piattaforme ed essere remunerati di conseguenza;
2. è prevista per la prima volta come principio del diritto europeo in materia di diritti d’autore una remunerazione adeguata degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori);
3. gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) potranno avere informazioni trasparenti su come le loro controparti (editori e produttori) utilizzano le loro opere ed esecuzioni. Potranno così negoziare con maggiore facilità i contratti futuri e ricevere una quota più equa dei proventi generati;
4. se gli editori o i produttori non metteranno a frutto i diritti loro trasferiti da autori e artisti (interpreti o esecutori), questi saranno autorizzati a revocare tali diritti;
5. gli editori di giornali europei godranno di un nuovo diritto, che permetterà loro di negoziare più facilmente le modalità di riutilizzo dei loro contenuti sulle piattaforme online e darà ai giornalisti la facoltà di ricevere una quota maggiore dei proventi generati dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Questo diritto non avrà ripercussioni sui cittadini e sui singoli utenti, che continueranno a poter fruire dei collegamenti alle notizie e ai principali titoli e a condividerli come avviene oggi.
Nuove norme per accrescere gli interessi dei cittadini e degli utenti di Internet
Gli utenti avranno maggiori possibilità di accedere al materiale protetto dal diritto d’autore e utilizzarlo nella piena certezza giuridica. La nuova direttiva garantirà ai cittadini europei un più ampio accesso alla conoscenza, semplificando le norme sul diritto d’autore nei settori dell’estrazione di testo e di dati (a fini di ricerca e per altri scopi), dell’istruzione e della conservazione del patrimonio culturale:
1. gli organismi di ricerca, le università e gli utenti potranno utilizzare al meglio, a fini di ricerca o per altri scopi, il crescente numero di pubblicazioni disponibili online in quanto beneficeranno di un’eccezione al diritto d’autore che consente l’estrazione di testo e di dati su grandi serie di dati contenuti in pubblicazioni protette dal diritto d’autore;
2. gli studenti e gli insegnanti potranno utilizzare materiale protetto dai diritti d’autore nei corsi online, anche a livello transfrontaliero, per finalità illustrative ad uso didattico;
3. la conservazione del patrimonio culturale nelle collezioni dei musei europei, negli archivi e in altri istituti di tutela del patrimonio culturale europei non sarà soggetta a restrizioni relative ai diritti d’autore.
Sarà possibile accedere a opere, film o registrazioni musicali che oggi non sono più disponibili in commercio in Europa e a una più ampia gamma di opere audiovisive europee sulle piattaforme di video on demand (VOD).
Gli utenti saranno inoltre completamente liberi di condividere copie di dipinti, sculture e altre opere d’arte di dominio pubblico con piena certezza giuridica.
La direttiva prevede inoltre nuove norme per adeguare il quadro normativo vigente in materia di diritto d’autore alle attuali modalità di accesso ai contenuti. Gli utenti che caricano i propri contenuti online (il cosiddetto “contenuto generato dagli utenti”), ad esempio su YouTube, lo faranno nell’ambito di un quadro giuridico chiaro con espliciti obblighi per le piattaforme. In tutta Europa gli utenti potranno beneficiare della protezione che viene garantita alla libertà di espressione quando caricano video con contenuti appartenenti a un titolare dei diritti, ad esempio meme.
Gli interessi degli utenti sono salvaguardati attraverso meccanismi efficaci che permettono di contestare tempestivamente un’esclusione ingiustificata del loro contenuto da parte delle piattaforme.
Dalle indagini della Commissione è emerso, nel 2016, che il 57 % degli utenti di Internet ha letto articoli di stampa accedendovi da social network, aggregatori di informazioni o motori di ricerca. Il 47 % di questi utenti leggeva gli estratti compilati da questi siti senza cliccare sul link. La stessa tendenza è stata osservata per l’industria della musica e del cinema: il 49 % degli internauti nell’UE accedeva online a contenuti musicali o audiovisivi, il 40 % dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni guardava la TV online almeno una volta alla settimana. Da allora questa tendenza è aumentata vertiginosamente.
Ma, per avere successo, la riforma del copyright europeo deve essere approvata in tempi brevi, perché se la legislazione finisse (con le elezioni di maggio 2019) e non si fosse arrivati ad una approvazione finale della riforma, sarà stato tutto un lavoro inutile e occorrerebbe rifare tutto daccapo.
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(1) Il Trilogo è un tipo di incontro adoperato nella procedura legislativa dell’Unione europea (UE) che vede coinvolti rappresentanti del Parlamento (PE), del Consiglio e della Commissione. Lo scopo è quello di fare in modo che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE, con la mediazione della Commissione, raggiungano più rapidamente un accordo all’interno della procedura legislativa ordinaria. (Da wikipedia.com)
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