Il Dipartimento ha aggiornato le FAQ sui contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici in tema di regolarità contributiva previdenziale, in applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha provveduto a pubblicare, sul proprio sito internet, un chiarimento in tema di regolarità contributiva previdenziale, sollecitato da alcuni quesiti pervenuti allo stesso Dipartimento.
«A decorrere dalla annualità di contributo 2018, – ha precisato il Dipartimento – la regolarità contributiva previdenziale non è più requisito di accesso per l’ammissione al contributo diretto, ma costituisce semplice condizione per il pagamento del contributo medesimo».
Nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, infatti, la predetta regolarità non è più enumerata tra i vari requisiti di accesso (in conformità ai criteri di delega recati dalla legge n. 198 del 2016); l’articolo 11 del citato decreto legislativo dispone invece che il pagamento della rata di anticipo (comma 3) e del saldo (comma 6) sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva previdenziale, oltre che alla consueta verifica di non inadempimento presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
«Ciò significa, evidentemente, – ha ribadito il DIE – che in questa diversa configurazione la condizione di regolarità deve essere verificata nella attualità, cioè con riferimento all’atto stesso del pagamento, e non più con riferimento al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la domanda del contributo».
Pertanto, ai fini dell’erogazione di ognuna delle due tranches di contributo, le imprese editrici devono essere in regola con i versamenti dei contributi presso gli Istituti previdenziali cui sono iscritte.
«Naturalmente, – conclude il chiarimento espresso – non trattandosi più di un requisito di ammissione, può ammettersi il pagamento del contributo in un momento successivo a quello della accertata irregolarità, non appena la posizione dell’impresa risulti regolarizzata».
Riportiamo, di seguito, il testo completo dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 70/2017:
Articolo 11
Erogazione del contributo
- Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi all’editoria di cui al capo II. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale.
- Il contributo all’editoria è erogato in due rate annuali. La prima rata, da versare entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda, consiste nell’anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo erogato nell’anno precedente e, comunque, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 1. La prima rata non è corrisposta se inferiore a 2.500 euro. La seconda rata è versata, a saldo, entro il termine di conclusione del procedimento indicato all’articolo 12.
- La rata di anticipo è erogata previo accertamento del possesso dei requisiti sulla base dei documenti istruttori indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10. Il pagamento della rata è subordinato alla verifica della regolarità contributiva previdenziale nonché a quella di non inadempimento ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La regolarità previdenziale si intende soddisfatta anche nel caso di ricorso giurisdizionale pendente in materia di contributi previdenziali ovvero nel caso in cui le imprese editrici hanno ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed hanno regolarmente versato le rate scadute.
- Qualora l’impresa editrice non produca la documentazione richiesta ovvero in caso di documentazione incompleta, la stessa non può beneficiare della rata di anticipo e il contributo è liquidato in un’unica soluzione entro il termine di conclusione del procedimento ove l’istruttoria abbia dato esito positivo.
- Le imprese editrici che presentano per la prima volta domanda di contributo possono beneficiare del pagamento della rata di anticipo a decorrere dalla annualità successiva a quella in cui percepiscono il primo contributo.
- La rata a saldo e’ versata subordinatamente all’esito positivo dell’istruttoria, all’accertamento, all’atto del pagamento, della regolarità dell’impresa nel versamento dei contributi previdenziali e alla verifica di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- Se l’impresa che ha beneficiato dell’anticipo non risulta in possesso di tutti i requisiti previsti per l’ammissione al contributo, l’impresa è tenuta alla restituzione di quanto versato a titolo di anticipo. L’amministrazione può anche procedere al recupero di tali somme mediante compensazione con eventuali crediti vantati dall’impresa nei confronti dell’amministrazione medesima.