Slittano a fine giugno le nuove gare europee di selezione delle Agenzie di stampa per la fornitura di servizi giornalistici e informativi.
Nel Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 – Atto Camera n. 3431 (c.d. Decreto Milleproroghe 2022), il governo ha inserito una norma – specificamente all’articolo 14 – che rinvia al 30 giugno 2022 la durata dei contratti già in essere, per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, nell’interpretazione autentica recata dall’articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, stipula appositi contratti con le agenzie di stampa per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi, al fine di assicurare alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed alla rete diplomatica e consolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale la massima diffusione di notizie sugli aspetti più rilevanti della realtà politica, economica, sociale e culturale italiana ed internazionale, nel rispetto del fondamentale principio del pluralismo delle fonti di informazione.
Per la fornitura dei citati servizi le Agenzie di stampa sono selezionate dal Dipartimento Editoria, mediante gare europee, contemperando così il principio del pluralismo delle fonti informative con il principio della libera concorrenza di mercato, ricorrendo a procedure aperte suddivise in lotti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Al fine di individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell’acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, il citato articolo 14 del DL 228/2021 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da 7 membri. Rispettivamente:
Nell’espletamento delle sue attività, che devono concludersi entro il 31 marzo 2022, la Commissione può audire i rappresentanti delle agenzie di stampa, delle associazioni di categoria ovvero altri soggetti di interesse.
Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Tenuto conto di tutto quanto premesso, l’articolo 14 del decreto Milleproroghe sposta il termine già previsto al 31 dicembre 2021 al «30 giugno 2022».
Assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro, in sede referente il 30 dicembre 2021.
Scadenza: 28 febbraio 2022.
Relatori in Commissione: Torto Daniela (M5S), per la Commissione V Bilancio e Tesoro, Bordonali Simona (Lega), per la Commissione I Affari Costituzionali.
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Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria
1. Al fine di individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell’acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell’articolo 55, comma 24, della legge 31 dicembre 1997, n. 449, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due dei quali in rappresentanza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze. Nell’espletamento delle sue attività, che devono concludersi entro il 31 marzo 2022, la Commissione può audire i rappresentanti delle agenzie di stampa, delle associazioni di categoria ovvero altri soggetti di interesse. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, all’articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». All’attuazione della presente disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri e’ autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2021 la durata dei contratti per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell’articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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