Il Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti (Cnog) si è riunito lo scorso 28 marzo e ha votato per la revisione delle linee interpretative dell’art. 34 della legge n. 69 del 1963 (Legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti).
Il nuovo testo, rivisto con la collaborazione del Ministero della Giustizia, andrà a modificare le modalità di accesso al registro dei praticanti. Così, tra le altre novità, sarà possibile avviare il praticantato anche in assenza di una testata e di un Direttore responsabile di riferimento.
La riforma nei dettagli
Per presentare la domanda di iscrizione al registro dei praticanti bisognerà dimostrare lo svolgimento dell’attività giornalistica, anche senza il limite della subordinazione. Sarà necessario fare riferimento diretto alla propria produzione giornalistica e presentare una certificazione della retribuzione del lavoro.
Il praticantato avrà sempre la durata di 18 mesi e, durante il suo svolgimento, i Consigli regionali si occuperanno dell’assegnazione di tutor e dell’organizzazione di attività formative. Questi nuovi criteri interpretativi dell’art. 34 entreranno in vigore dal prossimo 1° aprile.
L’aggiornamento della professione
Il Cnog aveva avanzato una simile delibera già l’8 novembre 2022 ma, in quell’occasione, il Ministero della Giustizia si era espresso negativamente. La proposta era stata ritenuta illegittima dato che il Cnog non ha potere normativo autonomo. Però i lavori all’interno del Consiglio non si sono fermati e lo scorso 23 marzo è nato l’intergruppo parlamentare dei giornalisti.
Erano in molti a riconoscere la necessità di una riforma dell’Ordine dei Giornalisti (OdG) date le profonde trasformazioni nella professione. La rivoluzione digitale ha fatto sì che anche l’esercizio del lavoro del giornalista assumesse nuove e diverse sfaccettature.
Articolo di M.M.