Tra il 3 e il 4 maggio scorsi, il Consiglio nazionale dell’Ordine di Giornalisti (Cnog) si è riunito a Roma per continuare a discutere della riforma dell’accesso alla professione giornalistica.
In questa occasione, la maggioranza ha approvato le linee guida per l’applicazione dei nuovi criteri interpretativi dell’art. 34 della legge n. 69 del 1963. Questi nuovi criteri erano già stati varati dal Cnog nella seduta che si era tenuta lo scorso 28 marzo.
Il Ministero della Giustizia era poi intervenuto lo scorso 29 marzo a ribadire l’assenza di potere normativo all’interno dell’Ordine dei Giornalisti (OdG). Pertanto, i criteri interpretativi non vanno a sostituirsi alle norme primarie, ma si affiancano ai criteri preesistenti di matrice legale.
I nuovi criteri interpretativi dell’art. 34
Questi, nello specifico, i nuovi criteri interpretativi della legge che regola l’accesso al praticantato giornalistico, attualmente operativi.
Per sottoporre ai Consigli regionali la domanda di iscrizione, è necessario documentare l’attività giornalistica svolta, prestando particolare attenzione a due fattori.
- La produzione giornalistica, valutata dal Consiglio regionale sulla base della tipologia di attività e del periodo di svolgimento.
- La prova della retribuzione del lavoro, anche senza il vincolo della subordinazione.
In seguito all’accettazione della domanda, l’Ordine regionale si occupa della designazione di un giornalista professionista con il ruolo di tutor. Il giornalista in questione ha il compito di seguire il percorso del praticante durante tutti i 18 mesi e di presentare al Consiglio una relazione semestrale.
Inoltre, il Consiglio nazionale e i Consigli regionali organizzano dei corsi di formazione, online oppure frontali, per preparare i praticanti alla prova di idoneità professionale.
Al termine dei 18 mesi, ricevuta la relazione del tutor e confermata la sussistenza dei criteri legati all’attività giornalistica, il Consiglio regionale dichiara la pratica compiuta.
Articolo di M.M.