La Corte giunge alla conclusione che l’attività svolta dagli iscritti all’Albo dei giornalisti presso gli Uffici Stampa non può che essere giornalistica.
La suprema Corte, quindi, conferma l’iscrizione previdenziale obbligatoria all’INPGI. A prescindere dalla natura pubblica e privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto.
Il caso
La Suprema Corte ha pubblicato la Sentenza n.21764/21 del 29 luglio 2021, che delibera sul ricorso proposto da una ASL che aveva contestato il verbale ispettivo dell’INPGI. Nel verbale erano stati richiesti contributi previdenziali per due giornalisti dipendenti dell’azienda sanitaria, denunciati ad altro ente.
La decisione dei giudici
Gli Ermellini, dopo aver ricostruito la storia dell’assicurazione previdenziale INPGI, sono giunti alla conclusione che l’attività svolta dagli iscritti all’Albo presso gli Uffici Stampa non può che essere giornalistica.
Sanciti due principi fondamentali
Con la decisione in oggetto – sottolinea una nota dell’Istituto di previdenza dei giornalisti – sono stati enunciati due principi di diritto fondamentali:
– “deve essere considerata giornalistica l’attività svolta nell’ambito dell’ufficio stampa di cui alla L. 150/2000 (“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”). Per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell’iscrizione all’albo professionale e previsto un’area speciale di contrattazione con la partecipazione delle OO.SS. dei giornalisti”.
– “in presenza di svolgimento di attività giornalistica l’iscrizione all’INPGI ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica e privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto”.