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Bonus pubblicità, per l’imputazione delle spese pubblicitarie si applica il “principio di competenza”

Proseguiamo l’analisi delle FAQ con le risposte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai quesiti ricorrenti proposti dalle associazioni e dalle imprese.

L’imputazione temporale delle spese sostenute
Uno dei punti controversi, oggetto di quesito posto al Dipartimento, riguarda l’imputazione temporale delle spese sostenute ai fini del calcolo incrementale riferito al bonus. In sostanza, si chiede se faccia fede:
– la data in cui le prestazioni vengono ultimate;
– la data della fattura;
– o la data dell’effettivo pagamento della fattura.

Nelle FAQ vengono riportati alcuni casi esemplificativi:
1“In caso una fattura sia datata anno 2017 ed il pagamento invece è avvenuto nel 2018, viene considerato un investimento del 2017 o del 2018?” .
2“Come considerare una fattura datata 2017 per sostenimento spese pubblicità nel periodo 20/12/2017 – 14/03/2018?” .
3“Nel caso in cui si facciano nell’anno in corso investimenti pubblicitari, completamente fatturati e pagati nel 2018, che riguardano campagne pubblicitarie con un programma di uscite che interessa sia il 2018 che il 2019, l’investimento è attribuibile totalmente all’anno di pagamento (2018)?”.

La risposta del Dipartimento
Il DIE ha precisato che l’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (Regolamento attuativo dell’agevolazione in oggetto), prevede espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917/1986.

Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il “principio di competenza” che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.

Pertanto, ha concluso la Presidenza, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

Modalità di pagamento delle fatture
Circa le modalità di pagamento delle fatture (bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, cambio merci, compensazione di crediti), le FAQ precisano che la normativa in questione non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.

PCM, via della Mercede 9, Roma, foto da wikipedia.org

Importo da considerare ai fini dell’agevolazione (IVA o non IVA)?
Sul tema dell’importo della spesa sostenuta da considerare ai fini dell’agevolazione, il Dipartimento indica che esso è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’Iva se detraibile.

Nel caso di Iva indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + Iva). La norma,  infatti, espressamente esclude dalle spese agevolabili le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale o connessa.

 

uspi

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