Bonus pubblicità, ammissibili gli investimenti sul sito web di un’agenzia di stampa

Nuova FAQ del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Il sito web di una agenzia di stampa può essere incluso nell’ambito della “stampa quotidiana e periodica, anche online”, ovvero dei “giornali quotidiani e periodici, anche online”, ai fini della fruizione da parte dell’inserzionista, del cosiddetto tax credit pubblicità.

Lo si apprende dalla risposta ad una nuova FAQ inserita, in data 12 ottobre 2018, nella pagina dedicata al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali del DIE.

Nella risposta ad uno specifico quesito sul tema, Il Dipartimento evidenzia come dall’ambito della “stampa quotidiana e periodica, anche on-line” (cioè i giornali quotidiani e periodici, anche online) non sembrano potersi legittimamente escludere le agenzie di stampa, posto che si tratta, in primo luogo, di organi di informazione, che svolgono una funzione del tutto analoga a quella dei giornali, e che hanno modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali telematici.

D’altro canto, la loro esclusione, sulla base di un criterio puramente letterale, – precisa la FAQ – dall’ambito di operatività delle disposizioni che disciplinano il credito d’imposta non si giustificherebbe alla luce delle finalità di incentivazione degli investimenti pubblicitari sui mezzi di informazione.

Resta anche per le agenzie stampa – conferma la nota del DIE – la sussistenza delle condizioni e dei requisiti espressamente previsti dalla normativa per la fruizione del credito d’imposta. Pertanto, secondo la risposta del Dipartimento dell’informazione, gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che:
la testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
– la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

Ecco il testo integrale della FAQ:

Domanda:
«Può essere considerato investimento incrementale ammissibile, ai fini dell’applicazione del credito d’imposta, l’acquisto di spazi pubblicitari effettuato sul sito web di un’agenzia di stampa? ».

Risposta:
«L’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel delineare gli investimenti pubblicitari incrementali ammissibili per accedere al credito d’imposta individua quelli effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Prescindendo dal settore radio-televisivo, anche l’art. 3 del Regolamento prende in considerazione i giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale.

Al riguardo, si ritiene di poter chiarire che dall’ambito della “stampa quotidiana e periodica, anche on-line” (ovvero dei “giornali quotidiani e periodici, anche on-line”) non sembrano potersi legittimamente escludere le agenzie di stampa, posto che si tratta, in primo luogo, di organi di informazione, che svolgono dunque una funzione del tutto analoga a quella dei giornali, e che hanno modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali on-line.

Ferruccio Sepe, Capo DIE (© USPI 2017)

D’altro canto, la loro esclusione – sulla base di un criterio puramente letterale – dall’ambito di operatività delle disposizioni che disciplinano il credito d’imposta non si giustificherebbe alla luce delle finalità di incentivazione degli investimenti pubblicitari sui mezzi di informazione.

Semmai, è appena il caso di precisare che devono essere verificate, anche per le agenzie di stampa, le medesime condizioni che le due disposizioni sopra richiamate impongono con riferimento agli investimenti effettuati sugli altri mezzi di informazione: in entrambe le disposizioni (quella primaria e quella regolamentare) l’individuazione dei “media ammissibili” ai fini del beneficio si completa con la precisazione che i menzionati organi di informazione devono essere in regola con tutte le norme che riguardano la registrazione della testata (giornalistica o radiofonica o televisiva) e devono essere dotati della figura del direttore responsabile.

La finalità della norma risiede nella evidente necessità di evitare che possa essere concesso agli operatori economici un beneficio di carattere fiscale sulla base di spese sostenute in favore di imprese editoriali non in regola con le norme generali che presidiano la regolarità di ogni testata giornalistica e la responsabilità per quanto viene attraverso di essa diffuso al pubblico.

Pertanto, gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che:
– la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
– la testata sia dotata della figura del direttore responsabile».

Leggi tutte le FAQ sul credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali.