Bonus distribuzione: il decreto ‘Sostegni-bis’ riconosce un credito di imposta agli editori per la distribuzione, in particolare nei piccoli Comuni

E’ riconosciuto  agli editori un credito  d’imposta  fino  al  30  per  cento  della  spesa  sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite. Ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti  vendita. Stanziato un Fondo di 60mln.

Tempi lunghi

Si prevedono tempi lunghi. La norma non prevede il rispetto della regola del “de minimis”.

Pertanto dopo la conversione in legge del decreto occorrerà “notificare” la misura agevolativa a Bruxelles e attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.

In pratica, lo stesso iter del credito di imposta per ‘acquisto carta’ per l’anno 2019, di cui non si hanno notizie.

Il Bonus distribuzione

L’articolo 67 del Decreto Legge 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis),al comma 1, riconosce un credito di imposta  fino  al  30  per  cento  della  spesa  sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi  inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti  vendita.

L’agevolazione è concessa a titolo  di  sostegno  economico  per  gli  oneri  straordinari sostenuti durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione  del COVID-19.

Garantire la sostenibilità e la  capillarità della diffusione della stampa

Il beneficio è attribuito alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  periodici  che stipulano – anche attraverso le associazioni rappresentative –  accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la  capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita  di  giornali.

Capienza del Fondo

Il  credito  d’imposta  è  concesso entro  il  limite  di  60  milioni  di  euro  per  l’anno  2021,  che costituisce tetto di spesa, previa istanza  diretta  al  Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri.

Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse   disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla  ripartizione  delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante. 

Foto tratta da http://www.cdlbo.it/

Le  spese ammissibili

Ai fini del credito d’imposta sulla diffusione della stampa si  considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete  di  vendita  del  prezzo  di copertina, secondo quanto previsto dall’articolo 109 del decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante  il testo unico delle imposte sui redditi.

L’effettuazione di tali  spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata  dai  soggetti legittimati a rilasciare il  visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni  fiscali,  ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei  conti.

Soggetti esclusi

Il credito d’imposta di cui sopra non è cumulabile con  il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani  e  periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre  2016,  n. 198, e al  decreto  legislativo  15  maggio  2017,  n.  70. 

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L’utilizzo del credito di imposta

Il credito  è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell’articolo 17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  

Ai   fini dell’utilizzo del credito di imposta,  il  modello  F24  deve  essere presentato  a  pena  di  scarto  esclusivamente  tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il  medesimo  modello  F24 è altresì  scartato  qualora   l’ammontare   del   credito   d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.

Revoca del credito

Il credito d’imposta è revocato nel  caso  in cui la documentazione presentata contenga elementi  non  veritieri  o risultino false le dichiarazioni rese.

La revoca parziale del credito d’imposta è  disposta  solo  nel  caso  in  cui  dagli  accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del  beneficio  concesso. 

Ai  fini  del  recupero  di  quanto indebitamente  fruito,  si  applica  l’articolo  1,  comma   6,   del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Modalità di determinazione e erogazione

Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, da  emanare  entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  le  modalità,  i contenuti,  la  documentazione  richiesta  ed  i   termini   per   la presentazione dell’istanza.

Verifica della Commissione Europea

L’efficacia della presente disposizione è subordinata, ai  sensi dell’articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento dell’Unione europea, alla autorizzazione della Commissione europea.

Si prevedono, pertanto, tempi lunghi.

Foto tratta da http://www.cdlbo.it/

Finanziamento del Fondo

Agli oneri derivanti pari a  60  milioni  di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione delle  risorse  del  Fondo  per   il   pluralismo   e   l’innovazione dell’informazione,  nell’ambito  della  quota  spettante  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni  di  euro  per  l’anno  2021.

Le   risorse   destinate   al riconoscimento del  credito  d’imposta  medesimo  sono  iscritte  nel pertinente  capitolo  dello  stato  di   previsione   del   Ministero dell’economia e delle finanze e sono  trasferite  nella  contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio»  per  le necessarie regolazioni contabili.