E’ riconosciuto agli editori un credito d’imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite. Ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Stanziato un Fondo di 60mln.
Tempi lunghi
Si prevedono tempi lunghi. La norma non prevede il rispetto della regola del “de minimis”.
Pertanto dopo la conversione in legge del decreto occorrerà “notificare” la misura agevolativa a Bruxelles e attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.
In pratica, lo stesso iter del credito di imposta per ‘acquisto carta’ per l’anno 2019, di cui non si hanno notizie.
Il Bonus distribuzione
L’articolo 67 del Decreto Legge 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis),al comma 1, riconosce un credito di imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.
L’agevolazione è concessa a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.
Garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa
Il beneficio è attribuito alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano – anche attraverso le associazioni rappresentative – accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali.
Capienza del Fondo
Il credito d’imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante.
Le spese ammissibili
Ai fini del credito d’imposta sulla diffusione della stampa si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.
L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Soggetti esclusi
Il credito d’imposta di cui sopra non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
L’utilizzo del credito di imposta
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.
Revoca del credito
Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
La revoca parziale del credito d’imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.
Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Modalità di determinazione e erogazione
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell’istanza.
Verifica della Commissione Europea
L’efficacia della presente disposizione è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla autorizzazione della Commissione europea.
Si prevedono, pertanto, tempi lunghi.
Finanziamento del Fondo
Agli oneri derivanti pari a 60 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, nell’ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l’anno 2021.
Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.