Bonus 600 euro, le Casse di previdenza private – INPGI inclusa – costrette a sospendere l’erogazione

L’ultimo decreto del governo, il c.d. “decreto liquidità”, ha cambiato la norma istitutiva: vale solo per gli iscritti in via esclusiva e non titolari  di un trattamento pensionistico. Le Casse sono ora costrette a chiedere un’integrazione delle domande  già ricevute.

L’erogazione dei 600 euro sarebbe dovuta partire già dal 10 aprile.

Il bonus di 600 euro del reddito di ultima istanza, introdotto con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d.‘CuraItalia’, potrà essere ottenuto solo se i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria siano “iscritti in via esclusiva” e non titolari di trattamento pensionistico.

La precisazione (tardiva) è contenuta nell’articolo 34 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. “decreto liquidità”, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 94 del 08/04/2020.

Nella pratica, la già complessa gestione dell’ammortizzatore sociale in capo alle casse diventa ancora più complicata, stante l’obbligo di verifica di una condizione che non risultava presente all’interno del decreto legge risalente allo scorso 17 marzo 2020.

Va sottolineato che in questi giorni tutte le casse dei professionisti stanno facendo grandi sforzi (e qualche errore) al fine di gestire una situazione emergenziale, verso la quale si sono organizzate in brevissimo tempo al fine di ricevere le richieste di assistenza in arrivo dagli iscritti.

Sono circa 9.000 le richieste giunte finora all’INPGI e intorno alle 500mila  quelle pervenute alle diverse Casse previdenziali, ma tra queste ci sono quelle dei professionisti che svolgono anche un’attività da dipendenti, che andranno depennate.

Al momento le Casse professionali si stanno confrontando al fine di comprendere in che modo procedere. Alcune stanno valutando di sospendere momentaneamente l’invio delle domande, in modo da modificare la modulistica così da implementare l’autocertificazione del nuovo criterio. Mentre per gli iscritti alle che abbiano già fatto domanda, una delle vie più probabili potrebbe essere quella della richiesta di un documento integrativo.

Per effettuare tali verifiche, però, le Casse private dovranno coordinarsi tra loro e avvalersi della collaborazione dell’Inps, così da escludere coloro che versano contributi da lavoro dipendente anche ad altri enti di previdenza. L’incrocio dei dati attraverso l’impiego dei database appare ovviamente l’opzione più sicura, ma rischia di dilatare ulteriormente i tempi dei pagamenti.

Per questo motivo l’opzione dell’autocertificazione sembra la soluzione più immediata. La verifica potrebbe infatti essere portata avanti in un secondo momento, partendo dalle dichiarazioni rilasciate dai beneficiari del bonus e proseguendo con i dati effettivamente contenuti all’interno degli archivi informatici delle diverse casse professionali di previdenza e assistenza.

È certo, però, che questa novità blocca i pagamenti delle domande di accesso alla erogazione del bonus, che per alcuni enti sarebbero dovuti iniziare già dal 10 aprile.

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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 

Misure urgenti in materia di accesso  al  credito  e  di  adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali  nei  settori  strategici, nonché interventi in materia di  salute  e  lavoro,  di  proroga  di termini amministrativi e processuali. Articolo 34               

(Divieto di cumulo pensioni e redditi) 

1. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti  iscritti agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva. e iscritti in via esclusiva.