Il termine è ulteriormente rinviato al mese di competenza luglio 2020.
Era previsto a partire da aprile 2019, poi posticipato ad aprile 2020, l’avvio della nuova modalità di gestione delle domande di Assegno per il nucleo familiare (ANF) destinato ai lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, come comunicato dall’INPS con il messaggio 24 gennaio 2020, n. 261.
L’Istituto di previdenza nazionale, invece, con il messaggio 18 maggio 2020, n. 2047, ha informato che il termine è stato ulteriormente rinviato al mese di competenza luglio 2020.
Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda le modalità di esposizione nei flussi Uniemens (Denuncia obbligatoria che il datore di lavoro, che svolge la funzione di sostituto d’imposta, invia mensilmente all’INPS). Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS, non è necessario compilare la sezione <ANF>.
I datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere, tranne nei casi espressamente previs nel messaggio, per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3mila euro, valorizzando gli appositi campi nel flusso Uniemens.
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Messaggio INPS 18 maggio 2020, n. 2047
OGGETTO:
Nuova modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. Ulteriore rinvio.
Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 sono state fornite le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, nonché le istruzioni operative, relative anche alla gestione, per i datori di lavoro.
Con messaggio n. 261 del 24 gennaio 2020 era stato comunicato che l’avvio della nuova modalità di gestione sarebbe stata operativa dal periodo di competenza aprile 2020. Tale termine è rinviato al mese di competenza luglio 2020.
Le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono al momento immutate. Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS, non è necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa.
Restano ferme, quindi, le disposizioni di cui al messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017, in applicazione delle quali i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 euro, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “L036” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.
Tale limite potrà essere superato, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, solo nel caso in cui vengano valorizzati contestualmente anche l’elemento <InfoAggCausaliContrib> e il totale degli importi dichiarati in <ImportoAnnoMeseRif> di <InfoAggCausaliContrib>, riferiti al medesimo codice, corrisponda esattamente all’importo esposto nell’elemento <ImportoRecANF> di <ANFACredAltre>.
Le richieste di arretrati, spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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