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Agevolazioni (credito di imposta) per la vendita al dettaglio di giornali e periodici

Analisi della Legge di Bilancio 2019 e delle norme sull’editoria in essa contenute (TERZA PARTE).

Con questo terzo articolo, proseguiamo il percorso di analisi e di approfondimento delle norme contenute nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Il testo legislativo si compone di soli 19 articoli, più gli allegati, ma solo l’articolo 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) contiene ben 1143 commi e, fra questi alcuni riguardano l’ambito editoriale, modificando e/o limitando il contributo statale al nostro settore.

Ricordiamo, inoltre, che:
– la PRIMA PARTE di questo studio ha riguardato la “Soppressione delle agevolazioni tariffarie telefoniche”, dal 1° gennaio 2020;
– la SECONDA PARTE ha esaminato la “Progressiva riduzione e abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”.

AGEVOLAZIONI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI GIORNALI E PERIODICI

Non è del tutto vero che la Legge di bilancio 2019 abbia previsto solo tagli al sistema editoriale nel suo insieme. Alcune norme (precisamente i commi da 806 a 809 dell’articolo 1) includono, per gli esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicola, come punto esclusivo), la possibilità di accedere a un credito di imposta, fino ad un massimo di 2.000 euro, parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione.

L’agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, a condizione che la detta attività rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Un successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri stabilirà le disposizioni applicative.

La misura economica avrà durata due anni (2019 e 2020) e lo stanziamento previsto è di 13milioni di euro per l’anno 2019 e di 17milioni di euro per l’anno 2020 (di cui 13milioni nell’anno 2019 e 4milioni nell’anno 2020, mediante corrispondente riduzione della quota del “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).

Punto vendita non esclusivo (edicola promiscua)

Questo è il testo:

ARTICOLO 1, COMMI DA 806 A 809
(Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici)

806. Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d’imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 2.000 euro.

L’agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

807. Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.

808. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 806 e 807 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

809. Agli oneri derivanti dai commi da 806 a 808 si provvede:
   a) quanto a 13 milioni di euro nell’anno 2019 e a 4 milioni di euro nell’anno 2020, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall’articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

   b) quanto a 13 milioni di euro nell’anno 2020, a valere sulle risorse disponibili già destinate al credito d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 13 milioni di euro per l’anno 2020.

APPROFONDIMENTO

Il comma 806 prevede un credito d’imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. L’agevolazione è limitata agli anni 2019 e 2020 ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, nonché su altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con successivo decreto.

Una moderna edicola

Il comma in commento introduce una agevolazione fiscale per le edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici. Essa si estende a quegli esercizi i quali – pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali – siano però gli unici punti vendita nel comune considerato (come identificati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001).

Si rammenta che tale ultima disposizione prevede che possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:
   a) le rivendite di generi di monopolio;
   b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
   c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno
di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
   d) le strutture di vendita medie e grandi, nonché i centri commerciali, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
   e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
   f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Il credito d’imposta è riconosciuto per due anni (2019 e 2020) e nel limite, rispettivamente, di 13 milioni di euro e di 17 milioni. A ciascun esercente il credito d’imposta spetta nel limite di 2.000 euro all’anno.

Il comma 807 statuisce che se ne possa fruire entro i limiti delle regole europee sugli aiuti de minimis e solo mediante modulo F24 in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (comma 471-ter).

Il comma 808 rimanda la definizione delle modalità attuative a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, nonché alla definizione d eventuali altre spese da ammettere al credito d’imposta.

Si segnala che le disposizioni in commento sono ricalcate sull’articolo 1, commi 319-321, della legge di bilancio per il 2018 (Legge n. 205 del 2017) per le librerie:
– viene in particolare istituito un credito di imposta, a decorrere dall’anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761. Possono usufruire del credito di imposta anche gli esercenti che effettuano la vendita al dettaglio di libri di seconda mano. Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, ed è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione ovvero ad altre spese individuate con il d.m. attuativo (di cui al comma 321) anche in relazione all’assenza di librerie sul territorio comunale. Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti (comma 319).

Edicola stagionale (foto da caprinews.it)

Il comma 809, infine, reca le norme di copertura:
a) 13milioni di euro nell’anno 2019 e 4milioni di euro nell’anno 2020 a valere sul  Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (per la quota Presidenza del Consiglio dei ministri);

b) 13milioni di euro nell’anno 2020 a valere sulle risorse disponibili già destinate al credito di imposta previste dall’articolo 4 del decreto legge n. 63 del 2012 in materia di modernizzazione del sistema di distribuzione dei giornali e tracciabilità delle vendite; il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, è ridotto di 13 milioni di euro per il 2020.

Segnaliamo che questo articolo si basa sugli Atti parlamentari presentati nei due rami del Parlamento, dai Dossier di documentazione preparati dai Servizi Studi di Camera e Senato e dai Documenti acquisiti dalle Commissioni nel corso di conversione del provvedimento.

(Foto in alto: Milano edicola in viale Corsica, Autore Alan Denney, da Flickr – licenza CC BY 2.0)

uspi

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