Dopo la convocazione dei Comizi elettorali da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso 10 aprile, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) pubblica l’integrazione al Regolamento sulla par condicio per le elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024.
Con la delibera n. 90/24/CONS, l’AGCOM comunica le disposizioni attuative riguardanti sia le emittenti radiofoniche e televisive che la stampa periodica e quotidiana.
Titolo III, Art. 24: stampa quotidiana e periodica
Le norme di condotta imposte agli editori di quotidiani e periodici comprendono cinque voci presenti all’art. 24 della delibera.
“Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico”.
La delibera prevede, inoltre, che tutti i messaggi politici elettorali, di cui all’art.7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, chiaramente evidenziati con la dicitura “messaggio elettorale” nello spazio specifico, secondo modalità uniformi per ogni testata.
Su richiesta dei soggetti politici interessati, ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
Infine, “la pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo”.
Per le disposizioni riguardanti i servizi di media audiovisivi e radiofonici si deve far riferimento al Titolo II, Capo I, II, III.
Articolo di T.S.