In occasione della approvazione del al 31 dicembre 2020, ricordiamo che la legge 124/2017 ha introdotto nuovi obblighi informativi a carico delle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
Pubblicazione dei contributi ricevuti
In particolare, l’articolo 1, comma 125, terzo periodo, legge 124/2017 stabilisce che, a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2018, “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio”.
Pena la restituzione
L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.
Non obbligo sotto i 10.000 euro
Il comma 127 prevede che “l’obbligo di pubblicazione di non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato“.
La Circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro
La Circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro indica quali siano i vantaggi economici da pubblicare. I seguenti:
– contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati (società controllate dalla PA). In tal caso si tratta di somme ricevute senza alcuna controprestazione e quindi in assenza di un sinallagma contrattuale;
– somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo “cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di uno scambio”.
L’anno solare come arco temporale di riferimento
In relazione all’arco temporale di riferimento la medesima Circolare precisa che devono essere pubblicate tutte le somme effettivamente ricevute nell’anno solare precedente (dal 1° gennaio al 31 dicembre): “indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono” (il principio di cassa).
Gli aiuti de minimis
A margine, si segnala che con il DL 135/2018, convertito in legge 12/2019, è stato disposto che per gli aiuti di Stato e per quelli de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la relativa registrazione sostituisce l’obbligo informativo di bilancio. Fermo restando l’obbligo di dichiarare nella nota integrativa l’esistenza degli aiuti di Stato oggetto di pubblicazione nel predetto Registro nazionale.
(Fonte: editoria.tv)