Oggetto:
• Gestione Separata INPGI – Versamento contributi minimi 2018;
• Iscritti alla Gestione separata INPGI che ricoprono cariche di Amministratore Locale ex art. 81 e 86 del D.lgs. 267/2000 – Adempimenti contributivi.
Sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), è stata pubblicata la Circolare n. 5 del 06.09.2018.
La Circolare ha per oggetto il versamento alla Gestione separata dei contributi minimi 2018 per tutti i giornalisti iscritti che nel corso dell’anno 2018 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma. La Circolare, inoltre, prende in esame la condizione degli Iscritti alla Gestione separata INPGI che ricoprono cariche di Amministratore Locale.
Riportiamo il testo della Circolare n. 5/2018:
1. Gestione Separata INPGI – Versamento contributi minimi 2018
Si comunica che il 30 settembre p.v. scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l’anno 2018. Si ricorda che sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell’anno 2018 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma.
In base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata INPGI, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 30 settembre 2018, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2018 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 30 settembre 2013.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011) prevede che, per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 30 settembre 2018 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario.
Si precisa che l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta) e gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.
Gli importi dovuti per l’anno 2018 – tenuto conto dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) determinato dall’ISTAT, per l’anno 2018, nella misura dell’1,1 per cento – sono i seguenti (*):
(*) I predetti contributi minimi sono stati determinati dal Comitato Amministratore della Gestione separata con delibera n. 7 del 22/07/2018. Tale delibera è tuttora al vaglio dei Ministeri vigilanti per la prescritta approvazione di legge. Di conseguenza, nelle more dell’approvazione ministeriale, i contributi di cui sopra devono intendersi versati a titolo provvisorio, salvo conguaglio.
Il pagamento dei predetti contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise, reperibile sul sito dell’INPGI ed in quello dell’Agenzia delle Entrate (nella sezione modelli di versamento), che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici:
Ente = P
Provincia = (lasciare vuoto)
Codice tributo = G001
Codice identificativo = 22222
Mese = 01
Anno di riferimento = 2018.
Qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso l’Agenzia 11 di Roma della BANCA POPOLARE DI SONDRIO, IBAN: IT 24 W 05696 03200 000020000X28. In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato “AC 2018 seguito dal numero di posizione A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) ovvero dal proprio codice fiscale”.
Si ricorda che non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2018 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione (modulo: http://www.inpgi.it/?q=node/692).
Si evidenzia, inoltre, che i giornalisti iscritti alla Gestione separata che – alla data del 30/09/2018 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2018 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività, modulo: http://www.inpgi.it/?q=node/473) dal versamento del contributo minimo.
Si ricorda che, questi ultimi, se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell’anno 2018 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2018 (da effettuarsi in via telematica entro il 31 luglio 2019), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo. Si fa presente, tuttavia, che i contributi minimi pagati oltre la scadenza del 30 settembre 2018 dovranno essere maggiorati della sanzione per ritardato pagamento prevista dall’articolo 7 del vigente regolamento della Gestione Separata.
2. Iscritti alla Gestione separata INPGI che ricoprono cariche di Amministratore Locale ex art. 81 e 86 del D.lgs. 267/2000 – Adempimenti contributivi.
Come noto, l’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo decreto attuativo (DM 25/05/2001, Pubblicato nella G.U. 14 giugno 2001, n. 136) prevede che per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato.
Si precisa che – a seguito del pronunciamento di alcune sezioni regionali della Corte dei conti (per prima quella della Basilicata, seguita poi, da Lombardia, Liguria e Piemonte), nonché del conforme parere reso dal Ministero dell’Interno in data 9/04/2014 (parere n.15900/TU/086 del 9 aprile 2014) – “l’art. 86, secondo comma, TUEL può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche previste dal primo comma si astenga del tutto dall’attività lavorativa; circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare rilasciando all’ente locale un’attestazione in cui dichiara la sospensione dell’attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all’ente previdenziale”.
Di conseguenza, il giornalista che in ragione della carica di Amministratore locale non abbia sospeso lo svolgimento dell’attività professionale dovrà provvedere autonomamente ed a proprio carico al versamento della contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale separata dell’INPGI.
Nei casi in cui, invece, il giornalista per l’espletamento della carica di amministratore abbia sospeso lo svolgimento dell’attività professionale, il versamento della contribuzione minima annuale dovuta alla Gestione separata dell’INPGI, come indicata al precedente punto 1), è posto a carico dell’Amministrazione locale.
A tal fine, le Amministrazioni interessate potranno effettuare – entro il 30 settembre 2018 – il versamento delle quote contributive dovute mediante bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI ed acceso presso l’Agenzia 11 di Roma della BANCA POPOLARE DI SONDRIO, IBAN: IT 24 W 05696 03200 000020000X28.
Al fine di una corretta imputazione dei versamenti effettuati è indispensabile che nella causale del bonifico siano indicati i seguenti dati del giornalista: “2018 – Nome e Cognome – data di nascita – Dlgs 267/2000”. In ogni caso, al fine di evitare disguidi, si chiede di inviare – anche a mezzo fax 068578264 – una comunicazione di avvenuto versamento, con i dati identificativi del giornalista interessato.
Per il versamento del contributo in oggetto, Le Amministrazioni interessate – in alternativa al bonifico bancario – potranno utilizzare anche il Modello F24-EP sul quale dovranno:
– nel campo “Sezione” indicare il valore “P” che identifica l’INPGI;
– nel campo “Codice tributo/causale” indicare la “G267”;
– nel campo “Codice” non indicare nulla;
– nel campo “Estremi identificativi” indicare il codice: “22222”
– nel campo “Riferimento A” indicare: “0001”;
– nel campo “Riferimento B” indicare “2018”
– nel campo “Importi a debito versati” indicare l’importo versato.
Nel caso in cui per il pagamento sia utilizzato il modello F24-EP è necessario che l’Amministrazione interessata comunichi all’INPGI (Fax 06 8578264 o mail: contributi@inpgi.it ) il nominativo del giornalista per il quale si è provveduto al versamento.
Si ricorda che i giornalisti per i quali l’Amministrazione locale abbia provveduto al versamento della contribuzione minima – ancorché abbiano sospeso l’attività professionale – sono, comunque, tenuti all’invio della comunicazione reddituale all’INPGI, da effettuarsi in via telematica entro il 31 luglio di ogni anno, ed al pagamento – entro i termini previsti – delle contribuzioni a saldo, connesse all’eventuale reddito professionale conseguito in periodi dell’anno diversi da quelli oggetto di sospensione dell’attività.
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Si informa, infine, che l’Istituto sta predisponendo – per i giornalisti che hanno segnalato il proprio indirizzo di posta elettronica (e-mail o PEC) – una nota in cui sono riportati i dati per effettuare il versamento della contribuzione in oggetto.
IL DIRIGENTE
F.to Augusto Moriga