Dall’ 11 maggio 2021, ha inizio la procedura per l’erogazione del bonus una tantum previsto a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste.
Il bonus è previsto a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.
Comunicato del Dipartimento editoria
Con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, si informa che da oggi (11 maggio 2021) avrà inizio la procedura per l’erogazione del bonus una tantum a favore dei soggetti ammessi al contributo, di cui all’elenco allegato al decreto del Capo del Dipartimento del 1° aprile 2021.
I pagamenti saranno eseguiti a mezzo bonifico sui conti correnti intestati ai beneficiari e la disponibilità dell’importo sarà effettiva entro pochi giorni.
Il Bonus una tantum edicole
L’articolo 6-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro per l’anno 2021 alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste.
Tale contributo è stato attribuito a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria.
Il limite di spesa è stato fissato in 7,2 milioni di euro per l’anno 2021.
Il DPCM 3 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 240 del 28 settembre 2020, stabilisce i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio.
A chi spetta il beneficio
Per l’anno 2021, l’erogazione del bonus una tantum spetta alle persone fisiche non titolari di redditi da lavoro dipendente, che esercitano, in forma di impresa individuale. Ovvero quale socio titolare dell’attività nell’ambito di società di persone, attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con:
- indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario.
- sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.
Determinazione del contributo
Il contributo è riconosciuto a ciascuno dei soggetti ammessi nel limite massimo di 1.000 euro per l’anno 2021.
Qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.
Riconoscimento del contributo
L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il contributo 2021, con l’importo a ciascuno spettante, è stato approvato con decreto del Capo del Dipartimento del 1° aprile 2021.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.