INPS: tutela previdenziale della malattia, emanate le istruzioni operative

L’Istituto nazionale di previdenza sociale fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.

Con il messaggio 15 gennaio 2021, n. 171, l’INPS ha già illustrato le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 in merito alle tutele nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria e dei cosiddetti lavoratori “fragili”.

Il decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) è nuovamente intervenuto sulle tutele in favore dei lavoratori fragili, estendendo fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera.

La tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile.

Inoltre, il periodo di assenza dal lavoro non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto.

Istruzioni operative

Con il messaggio 23 aprile 2021, n. 1667, l’Istituto fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.

Le indicazioni riguardano, in particolare, la tutela per i lavoratori fragili, la tutela della quarantena, gli stanziamenti e la gestione delle autorizzazioni per il 2020.

1. Tutela per i lavoratori “fragili”

In merito all’estensione temporale della specifica tutela, l’INPS precisa che – mentre per il 2020 il termine inizialmente previsto era stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 –  per il 2021, l’articolo 15 del decreto-legge n. 41/2021, dispone al comma 1 che:

All’articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti:

«Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis,»”.

Sulla base del nuovo quadro normativo, l’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

2. Tutela della quarantena

La legge n. 178/2020 ha stabilito che il medico redattore del certificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non è più tenuto a indicare “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”. Agevolando, in tal modo, la trattazione dei certificati prodotti nell’anno in corso.

Per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, le Strutture INPS territorialmente competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

3. Stanziamenti previsti

Per quanto attiene agli stanziamenti afferenti alle tutele in argomento, il legislatore ha disposto un limite di spesa pari per l’anno 2020 – a seguito dei diversi adeguamenti intervenuti nel corso del medesimo anno – a complessivi 663,1 milioni di euro.

La legge n. 178/2020 (art. 1, comma 482) ha poi stabilito uno stanziamento di bilancio pari a 282,1 milioni di euro per l’anno 2021 esclusivamente per la tutela dei lavoratori “fragili”, non prevedendo finanziamenti per le ulteriori tutele.

Ne consegue che l’Istituto provvederà, secondo le indicazioni ricevute, per l’anno 2020, al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui al citato articolo 26, entro i limiti di spesa sopra richiamati.

Con riferimento all’anno 2021, posto il riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” fino al raggiungimento degli importi stanziati come sopra riportati, per le ulteriori tutele di cui all’articolo 26 si fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’eventuale rifinanziamento dei relativi oneri.

Resta inteso, conclude l’INPS, che la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.