Con il Messaggio 26 marzo 2021, n. 1297, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle domande di Cassa Integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario.
L’articolo 8, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni) ha introdotto nuove disposizioni in merito alle domande di integrazione salariale, rideterminando il numero massimo di settimane che possono essere richieste dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa, in conseguenza all’emergenza Covid-19, e differenziando sia l’arco temporale in cui è possibile collocare i nuovi trattamenti, sia il numero delle settimane.
Con il Messaggio 26 marzo 2021, n. 1297 , l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle domande di Cassa Integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA), oltre che dell’assegno ordinario erogato dai Fondi di Solidarietà alternativi.
Possono richiedere i nuovi periodi anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le diverse causali Covid-19 precedenti.
Oggetto delle richieste sono i lavoratori che risultino alle dipendenze dell’azienda alla data del 23 marzo 2021, giorno di entrata in vigore del decreto Sostegni. Le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, ASO e CIGD potranno essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021, utilizzando la nuova causale “Covid-19 – DL 41/21”, per la quale non è previsto alcun contributo addizionale a loro carico.
Per le domande di trattamenti di integrazione salariale decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati per il calcolo e la liquidazione diretta sarà effettuata con il flusso telematico “ UNIEMENS-CIG”, le cui indicazioni operative saranno illustrate da apposita circolare.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.