A decorrere dal 1° marzo u.s. e fino al 25 ottobre 2021 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione agevolata delle inadempienze contributive poste in essere dai datori di lavoro.
L’Istituto di previdenza dei giornalisti ha annunciato sul proprio sito che, a seguito dell’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI n. 3 del 27 gennaio 2021, a decorrere dal 1° marzo u.s. e fino al 25 ottobre 2021 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione agevolata delle inadempienze contributive poste in essere dai datori di lavoro nei confronti della Gestione previdenziale sostitutiva dell’AGO dell’INPGI.
La misura, originariamente introdotta con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 2019 per il periodo dal 25 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (termine successivamente prorogato fino al 30 novembre 2020) si inserisce in una primo pacchetto di iniziative volte a migliorare il coefficiente di liquidità e di realizzazione dei crediti contributivi esistenti nei confronti delle aziende iscritte e consente, a queste ultime, di sanare le irregolarità previdenziali nei confronti della predetta Gestione sostitutiva dell’AGO, verificatesi entro il periodo di paga di gennaio 2020, avvalendosi di una significativa riduzione dell’importo delle sanzioni civili dovute per l’omesso o ritardato pagamento delle somme spettanti all’Ente.
I termini e le condizioni di accesso, nonché l’entità dei benefici di cui le aziende possono avvalersi, sono stati già illustrati con la Circolare INPGI n. 4 del 3 marzo 2020.
Non essendo ancora stata emanata dall’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani una circolare ad hoc, si riportano, di seguito, i termini e le condizioni di accesso al condono previdenziale, previsti dalla Circolare del 2020:
1) MISURE AGEVOLATIVE
Nei casi di evasione od omissione contributiva, le inadempienze determinatesi entro il 25 febbraio 2020 – anche se non ancora accertate – nei confronti della Gestione previdenziale INPGI, sostitutiva dell’AGO (lavoro dipendente), possono essere sanate con il pagamento integrale della contribuzione dovuta e di una somma aggiuntiva – in luogo delle sanzioni civili – pari al 3 per cento su base annua dei contributi non pagati. Le somme aggiuntive, così determinate, non possono essere superiori al 25 per cento dell’importo dei contributi omessi.
2) SOGGETTI INTERESSATI
Possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali, di legge e/o contrattuali, debitori per omesso o ritardato pagamento degli stessi. La regolarizzazione potrà riguardare sia i soggetti già iscritti, che quelli di prima iscrizione. I periodi contributivi che possono formare oggetto di regolarizzazione agevolata sono quelli maturati fino al 25/02/2020 (ultimo periodo di paga: gennaio 2020).
La sanatoria trova applicazione anche ai debiti oggetto di controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio, nonché alle rateazioni in atto.
Non è ammessa la presentazione di domande di condono con riserva di ripetizione, così come affermato con sentenza n. 4918/98 della Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite e, pertanto:
A) nei casi di controversia amministrativa in atto, l’azienda che intenda avvalersi della sanatoria deve effettuare la dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo;
B) nei casi di controversia giudiziale deve, in aggiunta, effettuare la rinuncia agli atti ed all’azione relativa al debito contributivo oggetto di condono. Identica rinuncia effettua l’INPGI, nel caso in cui abbia promosso azioni giudiziali contro l’azienda, previa dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo da parte dell’azienda stessa.
La sanatoria trova, altresì, applicazione nei confronti delle inadempienze consistenti nel mancato o ritardato pagamento dei contributi, non accertati alla data del 25 febbraio 2020.
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO
Gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni potranno essere versati in unica soluzione o mediante rateazione, con applicazione di un tasso di interesse dell’1,5 % su base annua, sino a:
- 12 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia inferiore a 20.000 euro;
- 24 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia compreso tra 20.001 e 50.000 euro;
- 36 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia superiore 50.001 euro;
Nella domanda di condono, le aziende dovranno indicare il numero delle rate mensili in cui intendono effettuare il pagamento. Il mancato versamento di due rate anche non consecutive comporta – per il debito residuo – la decadenza dai benefici del condono, e la conseguente attivazione, da parte dell’INPGI, delle procedure di recupero con il ripristino delle sanzioni in misura intera.
La sanatoria potrà avere ad oggetto anche debiti contributivi per i quali l’azienda è già stata ammessa al pagamento rateale, limitatamente alle rate ancora non pagate.
L’importo dovuto per effetto della regolarizzazione potrà essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in un numero di rate mensili da 12 a 36, come sopra indicato, e comunque non superiori a quelle del precedente piano di ammortamento, non ancora scadute all’atto della presentazione della domanda di condono.
Il pagamento, in unica soluzione o in forma rateale, deve essere effettuato mediante riscossione unificata utilizzando il modello F24/accise, indicando il codice tributo CR01.
I moduli per la presentazione della domanda di condono, denominato “COND. 47/2019”, sono reperibili nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto, www.inpgi.it. Gli stessi dovranno essere presentati, debitamente compilati e sottoscritti, entro le suddette date di scadenza.
L’Istituto, verificata la domanda e la documentazione allegata, comunicherà all’azienda – a stretto giro di posta – l’ammissione al condono e i termini per il versamento delle somme dovute.