L’Autorità per le comunicazioni ha ritenuto opportuno specificare la disciplina in materia di rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il testo della Delibera 697/20/CONS, che modifica e integra il testo del Regolamento in materia di sanzioni amministrative, di cui all’allegato A della Delibera 410/14/CONS “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative”.
Nello specifico, l’Autorità ha ritenuto opportuno specificare la disciplina in materia di rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
La fonte giuridica
Come noto, la Delibera 451/20/CONS (Modifiche e integrazioni al regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni) del 16 settembre 2020 aveva modificato l’art. 10, comma 5 del Regolamento, introducendo il seguente testo: “5. Il provvedimento conclusivo del procedimento, adeguatamente motivato, reca l’espressa indicazione della possibilità di rateizzazione della sanzione pecuniaria, del termine per ricorrere e dell’autorità giurisdizionale competente a cui è possibile proporre ricorso ed è notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai destinatari in esso indicati”.
L’articolo unico della delibera 697/20/CONS ha stabilito la soppressione l’articolo 10-bis (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria), di cui all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, come modificato dalla delibera n. 451/20/CONS sopra citata.
Inoltre, l’Autorità ha approvate le nuove istruzioni per la gestione delle istanze di rateizzazione e le verifiche del rispetto dei piani di rateizzazione di cui all’allegato B della delibera 697/20/CONS.
Modalità di accesso al pagamento rateizzato delle sanzioni
L’Allegato B “Rateizzazione: Istruzioni per gli operatori” sopra citato prevede che per accedere alla rateizzazione degli importi di cui l’Autorità ingiunge il pagamento con ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio, sarà necessario presentare apposita istanza.
I requisiti per accedere al beneficio
In primo luogo, occorre evidenziare che la domanda di pagamento rateale, a firma del legale rappresentante, dovrà essere presentata al protocollo generale dell’Autorità attraverso posta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla data di notifica della ordinanza/ingiunzione, pena la decadenza dal beneficio.
Il beneficio del pagamento rateale è concesso qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
- nell’ultimo triennio l’impresa, anche con riferimento ad una sola annualità, ha realizzato un risultato negativo (voce 21);
- l’importo della sanzione è pari o superiore al 50% dell’importo degli utili netti (voce 21) dell’ultimo esercizio.
In fase di prima applicazione, e comunque fino al 30 giugno 2021, i soggetti interessati rientranti nella categoria delle micro o piccole imprese sono ammessi al beneficio previa verifica dell’appartenenza alla categoria, sulla base dell’entità del fatturato e del numero dei dipendenti, relativi all’ultimo esercizio, risultanti dalla documentazione da allegare all’istanza.
Istanza di rateizzazione
L’istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione. All’istanza di rateizzazione dovrà essere allegata la documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, unitamente al documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive tale istanza.
Al fine della rateizzazione, l’importo e la ripartizione delle rate mensili sono definiti nel modo seguente in rapporto all’entità della sanzione:
- a) per importi fino a 1.500,00 euro: cinque rate;
- b) per importi fino a 20.000,00 euro: dieci rate;
- c) per importi fino a 50.000,00 euro: venti rate;
- d) per importi superiori a 50.000,00 euro: trenta rate.
Il pagamento
Il pagamento di ciascuna rata dovrà essere effettuato mediante bonifico alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato evidenziando nella causale: “Sanzione Agcom IURS …… rata n. …….”, ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.