Sulla questione è intervenuto direttamente il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con una nota del 26 gennaio 2021.
Molti associati ancora chiedono agli uffici USPI delucidazioni sulla normativa, se sia ancora in vigore o meno.
Ricordiamo a tutti i soci che le vigenti disposizioni normative hanno soppresso, a decorrere dalla annualità 2020, le riduzioni tariffarie telefoniche (di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981 n. 416) per tutte le imprese editoriali, sia del settore dei giornali che dell’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge finanziaria per l’anno 2019), ha infatti stabilito, all’articolo 1, comma 772, che “a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all’articolo 8 della legge 7° agosto 1990, n. 250 e dell’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223“, ed ha disposto, conseguentemente, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’abrogazione delle sopracitate norme (cfr. articoli 1, commi da 773 a 775).
Per tutti gli approfondimenti legislativi, rimandiamo all’articolo del 24 Gennaio 2019 pubblicato sul Notiziario USPI: “Soppressione delle agevolazioni tariffarie telefoniche”.
Naturalmente, venute meno le predette agevolazioni, non è più esperibile la relativa procedura di richiesta (domande o “preavvisi” propedeutici alla presentazione delle domande).
Pertanto, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una nota del 26 gennaio u.s., pubblicata sul proprio sito, ha voluto precisare che “le eventuali domande che venissero trasmesse al Dipartimento per accedere alle suddette riduzioni tariffarie, con riferimento all’annualità 2020, saranno dichiarate inammissibili”.
Ovviamente, sempre dal 1° gennaio 2020, è decaduta qualsiasi dichiarazione e documentazione da presentare al proprio gestore telefonico.