AGCOM, per media e tlc prevista la rateizzazione delle sanzioni amministrative irrogate

Il mancato pagamento di una sola rata, però, farà decadere dal beneficio.

Con la Delibera AGCOM 451/20/CONS del 16 settembre 2020 e pubblicata sul proprio sito il 25 dello stesso mese, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha introdotto “Modifiche e integrazioni al regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’allegato a alla delibera n. 410/14/CONS”, è ‘venuta  incontro’ agli operatori media e tlc, prevedendo la possibilità di rateizzare le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla stessa Autorità.

La nuova delibera, in sostanza, integra l’articolo 10 della Delibera  410/14/CONS, con l’introduzione dell’articolo 10/bis (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria).

I requisiti

I requisiti per la presentazione dell’istanza di rateizzazione sono i seguenti:
– il richiedente deve dimostrare di trovarsi in condizioni economiche disagiate tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione, che potrebbe avere, per la rilevanza dell’importo, gravi ripercussioni sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa;
– la domanda venga presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza ingiunzione.

Decadenza del beneficio del termine

L’inadempimento dell’obbligo di pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione con conseguente obbligo di pagare il residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di decadenza.

Il testo coordinato del Regolamento è riportato nell’Allegato A alla Delibera 451/20/CONS, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

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Per completezza di informazione, riportiamo il testo integrale dell’articolo 10-bis:

  1. Ai sensi dell’articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il destinatario della sanzione pecuniaria ha facoltà di richiedere il pagamento rateale della somma dovuta, mediante istanza, presentata dal legale rappresentante, con la quale il richiedente comprovi di trovarsi, anche temporaneamente, in condizioni economiche disagiate tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione, che potrebbe avere, per la rilevanza dell’importo, gravi ripercussioni sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa. La domanda è presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della ordinanza ingiunzione nei modi previsti dalla legge e indirizzata alla Direzione o al Servizio che ha curato il procedimento sanzionatorio.
  2. L’istanza di rateizzazione riporta, tra l’altro, i dati identificativi dell’ordinanza ingiunzione, l’importo totale della sanzione e la proposta del numero delle rate in cui si chiede di ripartire il debito erariale.
  3. Entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’Ufficio competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto, che deve essere notificato al richiedente. Il termine di 30 giorni può essere sospeso qualora si renda necessario un supplemento d’istruttoria. Nel caso di accoglimento dell’istanza di rateizzazione, il relativo provvedimento riporta il numero delle rate nelle quali è ripartita, secondo i criteri all’uopo stabiliti, la somma dovuta, l’importo di ciascuna rata comprensivo degli interessi nella misura del tasso legale e le relative scadenze.
  4. L’inadempimento dell’obbligo di pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione con conseguente obbligo di pagare il residuo ammontare della Allegato A delibera n. 451/20/CONS 9 sanzione in un’unica soluzione entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di decadenza.