credito.digitale@governo.it: questa – da oggi, 7 settembre 2020 – è la nuova casella di posta elettronica dedicata ai quesiti relativi al funzionamento del credito di imposta per i servizi digitali.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio invita pertanto i soggetti interessati ad utilizzare esclusivamente questa casella di posta per ogni richiesta di chiarimento che riguardi la misura.
Da oggi (7 settembre 2020) è attiva la mail credito.digitale@governo.it, predisposta dal Dipartimento Editoria, relativa esclusivamente ai quesiti relativi al funzionamento del credito di imposta per i servizi digitali.
Come e quando presentare la domanda
Ricordiamo che le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare la relativa domanda al Dipartimento tra il 20 ottobre ed il 20 novembre 2020.
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito d’imposta per i servizi digitali” del menù “Servizi on line”.
Cosa è il credito di imposta per i servizi digitali
L’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto Rilancio) ha riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione di servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici, nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro.
Il DPCM 4 agosto 2020 ha stabilito le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda per l’accesso al beneficio.
Chi può accedere al beneficio
Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici che NON beneficiano dei contributi diretti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Sono ammessi al beneficio i soggetti con:
1) sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio Economico Europeo;
2) residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale correlata ai benefici;
3) indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
4) iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
5) impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.
Calcolo del credito
Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2019, per i seguenti servizi digitali:
A) acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
B) information technology di gestione della connettività.
Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Riconoscimento del credito
L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, con il relativo importo a ciascuno spettante, sarà approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato su sito del DIE, entro il 31 dicembre 2020.
Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito.
Seguiranno aggiornamenti.