ROMA (ITALPRESS) – Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Silb, l’associazione dei gestori delle discoteche, contro la chiusura dei locali notturni per l’emergenza coronavirus sancita con un’ordinanza del ministero della Salute il 17 agosto scorso.
Si tratta di una decisione monocratica presa dal Tribunale Amministrativo che respinge l’istanza cautelare, e che fissa per il 9 settembre la trattazione collegiale da parte della camera di consiglio. “L’esame approfondito dei profili di fatto e di diritto prospettati dalla parte ricorrente – anche con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità – resta riservato all’ordinaria cognizione collegiale della controversia, in contraddittorio tra le parti, nelle successive fasi processuali”, scrive il Tar nel pronunciamento.
“Nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase del giudizio – sottolinea il Tribunale Amministrativo -, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all’interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto” e “tale interesse costituisce l’oggetto primario delle valutazioni dell’Amministrazione, caratterizzate dall’esercizio di un potere connotato da un elevato livello di discrezionalità tecnica e amministrativa in relazione alla pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti e all’esigenza di una modulazione anche temporale delle misure di sanità pubblica nella prospettiva del massimo contenimento del rischio”.
(ITALPRESS).
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Si tratta di una decisione monocratica presa dal Tribunale Amministrativo che respinge l’istanza cautelare, e che fissa per il 9 settembre la trattazione collegiale da parte della camera di consiglio. “L’esame approfondito dei profili di fatto e di diritto prospettati dalla parte ricorrente – anche con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità – resta riservato all’ordinaria cognizione collegiale della controversia, in contraddittorio tra le parti, nelle successive fasi processuali”, scrive il Tar nel pronunciamento.
“Nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase del giudizio – sottolinea il Tribunale Amministrativo -, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all’interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto” e “tale interesse costituisce l’oggetto primario delle valutazioni dell’Amministrazione, caratterizzate dall’esercizio di un potere connotato da un elevato livello di discrezionalità tecnica e amministrativa in relazione alla pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti e all’esigenza di una modulazione anche temporale delle misure di sanità pubblica nella prospettiva del massimo contenimento del rischio”.
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