Già nello scorso ottobre l’INPGI aveva chiarito che anche il personale giornalistico dipendente dalle aziende situate nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) poteva beneficiare dello sgravio contributivo del 30%, prevista dal Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Il ‘Decreto Agosto’ era finalizzato a contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di Covid-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali.
Ora, come riporta giornalistitalia.it, anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta di INPGI, ha confermato che la misura agevolativa della “Decontribuzione Sud” è applicabile anche ai giornalisti assicurati all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.
Il dirigente del Servizio Entrate Contributive dell’INPGI, Augusto Moriga, evidenzia che l’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), prevede, tuttavia, una diversa modulazione dell’entità dell’esonero:
- fino al 31 dicembre 2025 è previsto nella misura del 30% della contribuzione;
- ridotto al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% per gli ultimi due anni (2028 e 2029).
Moriga evidenzia che la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 162), nell’estendere il beneficio di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha anche rivisto il perimetro di applicazione, precisando che l’agevolazione non trova applicazione:
a) negli enti pubblici economici;
b) negli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
c) negli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
d) nelle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (Asp) e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici.
In ogni caso, ai fini della gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo, l’INPGI richiama integralmente le indicazioni fornite con la Circolare n. 10 del 30 ottobre 2020 ribadendo che la concessione è limitata al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 e che per i periodi successivi, fino al 31 dicembre 2029, saranno fornite indicazioni all’esito del procedimento di autorizzazione.