INPGI, Circolare n. 10 del 30 ottobre 2020: agevolazioni per chi assume al Sud

Previste dall’articolo 27 del decreto 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.

Via libera dell’ Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani alle agevolazioni contributive per l’occupazione in aree svantaggiate (Decontribuzione Sud) previste dall’articolo 27 del decreto 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
Il Servizio Entrate Contributive dell’ INPGI ha firmato la circolare attuativa della misura varata dal Governo Conte al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da Covid-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali.

Nel decreto Agosto è previsto – in favore dei datori di lavoro privati – un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Il citato articolo 27 ha incluso esplicitamente che, con riferimento al personale giornalistico, il beneficio contributivo sia concesso dall’INPGI.

Riportiamo integralmente la Circolare 10/2020:

Circolare n. 10 del 30/10/2020

SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE

Oggetto:

Articolo 27 del decreto-legge 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud.

La medesima disposizione ha previsto esplicitamente che con riferimento al personale giornalistico il beneficio contributivo sia concesso dall’INPGI.

Fermo  restando  l’aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche,  il beneficio  è riconosciuto, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, qualora  “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.

La concessione del beneficio contributivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione CE 19 marzo 2020).

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.

L’accesso al beneficio è consentito in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Per sede di lavoro, infatti, si intende l’unità operativa presso cui sono occupati i giornalisti. Di conseguenza, le aziende con sedi operative in più regioni potranno usufruire del beneficio per i soli giornalisti occupati nelle suddette aree territoriali svantaggiate.

Misura dello sgravio contributivo

L’esonero, come detto,   è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione infortuni. Non è previsto un limite individuale di importo all’esonero. Di conseguenza, il beneficio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.

Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della applicazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di decontribuzione.

Si ricorda, in particolare, che NON possono essere oggetto di sgravio – ove dovute –  le seguenti contribuzioni:

Si  precisa  che  l’agevolazione  è  applicabile  per il periodo, previsto dalla norma in oggetto, intercorrente tra  il 1° ottobre 2020  ed   il 31 dicembre 2020.

Condizioni per l’accesso allo sgravio contributivo

La misura agevolativa spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia in essere sia instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso della regolarità contributiva e delle seguenti ulteriori condizioni:

– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’agevolazione contributiva prevista all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, si configura quale misura che necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Al riguardo, si segnala che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 30 settembre 2020, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 6959 del 6 ottobre 2020.

Si ricorda che  la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  1. siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  2. siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
  3. siano concessi entro il 30 giugno 2021.

Ai fini dell’attribuzione dell’aiuto di cui all’art. 27 in oggetto  trova applicazione la previsione normativa di cui all’articolo 53 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Come previsto dal comma 3 del citato art. 27 del D.L. n. 104/2020,  “ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale  sugli aiuti di Stato”, l’amministrazione responsabile è  il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, e le  amministrazioni  concedenti sono l’INPS e  per  quanto  di competenza  l’INPGI, che provvedono al monitoraggio  in  coerenza  con  quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.   

Il beneficio contributivo sarà richiesto direttamente nella procedura DASM. 

L’Istituto, entro il 12 novembre 2020, rilascerà una versione aggiornata della procedura DASM, con le indicazioni per la fruizione del beneficio contributivo in oggetto.

IL DIRIGENTE : F.to  Augusto Moriga