L’AGCOM obbliga gli ‘Over The Top’ alla compilazione della Informativa economica di sistema – IES

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con una recente Delibera, ha esteso l’obbligo dell’invio della IES anche alle società che, a prescindere dal proprio luogo di stabilimento o di residenza, redigono il bilancio consolidato dei soggetti che svolgono le predette attività. Cioè gli OTT.

Delibera  AGCOM n.161/21/CONS

AGCOM, con la Delibera n.161/21/CONS del 12 maggio 2021, ha introdotto modifiche alla delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013 sulla “Informativa Economica di Sistema”.

Ora, ai sensi della nuova delibera, sono altresì tenute all’invio della IES “le società che, a prescindere dal proprio luogo di stabilimento o di residenza, redigono il bilancio consolidato dei soggetti che svolgono le predette attività”.

I soggetti obbligati alla IES

Ricordiamo che i soggetti obbligati alla compilazione della Informativa economica di sistema sono una serie estesa di operatori di comunicazione.

Rientrano i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali.

Inoltre, vi sono gli operatori di rete, i fornitori di un bouquet di programmi pay tv, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato.

E, infine, i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online.

Obbligati anche gli Over The Top

L’AGCOM definisce Over The Top (in acronimo OTT) le imprese che forniscono, attraverso la rete Internet, servizi, contenuti e applicazioni di tipo “rich media” . Esse traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi tramite concessionari agli utenti finali o di spazi pubblicitari.

Parliamo tra i principali social network, ad esempio, di  Apple, Amazon, Facebook e Google.

Tali soggetti saranno tenuti a produrre i documenti contabili e le informazioni utili alla individuazione dei ricavi realizzati in Italia o comunque riferiti al territorio nazionale.

Gli effetti della nuova delibera dell’Autorità

Come scritto nella ultima Delibera: “Considerato che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 attribuisce nuove competenze all’Autorità, affidandole la funzione di garantire “l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti”.

E, in aggiunta, “ravvisata l’esigenza di estendere i rilevanti obblighi di comunicazione della IES in capo ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online allo scopo di raccogliere annualmente informazioni pertinenti, estende l’obbligo della compilazione della IES a:

La definizione dei nuovi obbligati

I fornitori di servizi di intermediazione online: persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, servizi di intermediazione online, come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150, agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia;

–  I fornitori di motori di ricerca online: persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, un motore di ricerca online, in lingua italiana o agli utenti stabiliti o residenti in Italia”.

Inoltre,  dopo il comma 1 dell’articolo 2 della Delibera n. 397/13/CONS è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Sono altresì tenute all’invio della IES le società che, a prescindere dal proprio luogo di stabilimento o di residenza, redigono il bilancio consolidato di soggetti di cui sopra”.

Individuazione dei ricavi realizzati in Italia o comunque riferiti al territorio nazionale

Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i., è inserito il seguente comma:

“2-bis. I soggetti obbligati di cui all’art. 2, commi 1 e 1-bis, sono tenuti a produrre i documenti contabili e le informazioni utili alla individuazione dei ricavi realizzati in Italia o comunque riferiti al territorio nazionale. Anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione così come risultante da tali bilanci. Ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione degli stessi, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione”.