Editoria

Garante privacy e diritto di cronaca: troppi dettagli causano pregiudizio, soprattutto ai minori

Dettagli inessenziali in un articolo di cronaca nera, il Garante ne vieta l’ulteriore diffusione e ammonisce l’editore.

Nel riferire fatti di cronaca, il giornalista autore dell’articolo, con la supervisione del direttore responsabile e dell’editore, deve evitare di riportare informazioni eccedenti che possano ledere la riservatezza delle persone. Tanto più se minori.

Il principio (enunciato nel Provvedimento dell’11 marzo 2021 – Doc. Web 9577017) è ribadito nella ultima newsletter dell’Autorità.

Dagli atti in proprio possesso, il Garante per la protezione dei dati personali  ha vietato all’editore di una testata online di trattare dati personali non essenziali relativi alla morte di una donna. Dettagli ritenuti lesivi della riservatezza dei suoi familiari, in particolare della figlia minore.

Il caso

Il reclamo era stato presentato all’Autorità dal marito della donna ritrovata senza vita. Il Garante ha accertato che l’articolo, di cui l’uomo richiedeva la rimozione, aveva riportato molti dettagli non essenziali ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca. 

Dettagli che creano pregiudizi anche ad altre persone

In particolare venivano descritti aspetti della vita intima della vittima, come l’esistenza di una sua relazione con la persona indagata, e veniva riportato l’ indirizzo di residenza, presso il quale vive tuttora la sua famiglia.

Il provvedimento del Garante

L’Autorità si è pronunciata sulla base del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e delle  Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (su G.U. del 4 gennaio 2019 n. 3).

Pertanto, il Garante ha ritenuto illecito il trattamento di queste informazioni, in quanto inessenziali e pregiudizievoli per il marito e soprattutto per la figlia minorenne della vittima, e ha vietato l’ulteriore diffusione dell’articolo.

Ammonizione e segnalazione all’OdG

Considerato che l’editore ha provveduto a sospendere la pubblicazione dell’articolo e che non ha commesso precedenti violazioni analoghe, l’Autorità ha ritenuto sufficiente ammonirlo.

Invitandolo, entro 30 giorni, a comunicare le iniziative intraprese per dare attuazione a quanto prescritto.

Il Garante ha altresì disposto l’invio del provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

(Foto in alto, tratta da www.garanteprivacy.it)

uspi

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