Nel luglio 2018 era entrato in vigore il Decreto Dignità, d.l. n.87 del 12/07/2018, convertito in Legge il 9 agosto (Legge n.96), firmato dal vicepremier Luigi Di Maio, che all’articolo 9, “divieto di pubblicità giochi e scommesse”, propone la lotta alla problematica del gioco d’azzardo. Ad un anno esatto, e quindi dal 15 luglio, è operativo per tutti lo stop definitivo a qualsiasi tipo di pubblicità, anche indiretta, “di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi” e “tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità”.
Insomma, è finita l’era degli spot sui giornali, sulla tv generalista e pay-tv, stop anche agli sponsor sulle maglie dei giocatori e durante manifestazioni culturali e sportive. Fanno eccezione le lotterie nazionali a estrazione differita, che non prevedono una vincita immediata, e le comunicazioni di mero carattere informativo su quote e jackpot.
Per quanto riguarda gli ordini in essere, nel Decreto è altresì specificato che i “contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore”.
Già un anno fa Di Maio si esprimeva sull’argomento: “La pubblicità del gioco è la prima causa che avvicina i giovani alle scommesse, ma oggi grazie al Decreto Dignità la pubblicità del gioco d’azzardo è morta. Siamo il primo Paese europeo a vietarla”. La guerra alla ludopatia prevede il divieto “di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita. L’inosservanza delle disposizioni comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”, come si legge nel Decreto stesso.
Nell’articolo 9 è inoltre specificato al comma 4 che “i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni […] sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico”, per un reinvestimento utile e soprattutto sano.
Gli operatori del settore hanno espresso non poche perplessità, evidenziando come il danno al comparto sarà reale. Questo tipo di provvedimento, accusano durante il periodo di audizioni con l’Agcom, sarà “un ostacolo, in molti casi insuperabile, all’esercizio dell’attività di offerta del gioco a pagamento”. Inoltre fanno notare come una comunicazione non adeguata al giocatore possa rendere “più difficile distinguere l’offerta di gioco legale da quella illegale”, che è proprio ciò che invece si dovrebbe evitare. Tutto ciò ovviamente porta a una perdita non indifferente per tutto il settore.
Dalle stime, si tratterebbe comunque di 150 milioni di euro in meno all’anno nelle casse dello Stato. Nella relazione tecnica del Servizio Bilancio del Senato, si parla di circa 550 milioni di euro di perdita prevista di gettito dai giochi nel triennio 2019-2021.
Il divieto di pubblicità andrà a incidere negativamente anche sugli introiti pubblicitari che subiranno un calo di 40-50 milioni di euro nel 2019.
Per chiarire meglio la situazione, l’Agcom ha emanato la Delibera n.132/19/CONS, nell’aprile scorso, delle linee guida per l’applicazione dell’articolo 9 del Decreto che aiutano a comprendere quali sono le eccezioni al divieto.
Vietata anche la pubblicità indiretta, il product placement, come per esempio vendita di gadget con il marchio dei prodotti di gioco, inserzioni pubblicitarie durante i programmi tv. Anche sui social network sarà vietata la pubblicità e le sponsorizzazioni di giochi di ogni tipo, da parte soprattutto dei cosiddetti influencer. “Non rientrano nell’ambito di applicazione della norma le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale”, si legge nella nota dell’Agcom. Quindi è possibile esporre vincite passate realizzate, bonus, probabilità di vincita negli esercizi commerciali purchè non si inviti al gioco a pagamento.
Anche i marchi e le insegne sono legittimi, così come il posizionamento dei siti di gioco legali sui motori di ricerca.
Dopo la presentazione delle linee guida, Antonio Nicita, Commissario AGCOM, ha affermato che bisogna “evitare che l’informazione sulle modalità e sulla natura del gioco d’azzardo sia una forma occulta di pubblicità, ma anche evitare che eliminando ogni tipo di informazione utile a illustrare il tipo di gioco si finisca per sottrarre elementi informativi essenziali a coloro che intendano comunque giocare. Sappiamo bene quanto questa distinzione sia difficile e per questa ragione abbiamo solo delineato il principio. Vietare la pubblicità non significa vietare il gioco e nemmeno lasciare il giocatore senza informazioni ex-ante. Bisogna evitare quella che gli economisti chiamano selezione avversa, lasciando senza informazioni chi abbia deciso di giocare”.
Durante la presentazione della Relazione Annuale 2019 dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, tenutasi la scorsa settimana a Montecitorio, il Presidente dell’Autorità, Angelo Marcello Cardani è tornato sull’argomento: “Abbiamo lavorato per costruire tra i consumatori una più matura consapevolezza del loro status di cittadini digitali. Penso al nostro coinvolgimento nella regolamentazione del divieto di pubblicità sui mezzi di comunicazione dei giochi con vincite in denaro, che guarda al problema della ludopatia”. Nella Relazione Annuale, si legge che tra i rilievi recepiti dall’Agcom “rivestono importanza particolare le previsioni sull’informazione (…) e gli obblighi sulla trasmissione di pubblicità (al riguardo, si segnala l’assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei canali tematici per bambini e l’assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d’azzardo per favorire il contrasto alla ludopatia. A seguito delle competenze attribuite all’Autorità dal c.d. “Decreto dignità” sul divieto di pubblicità del gioco a pagamento, nel corso dell’anno avrà luogo l’effettiva implementazione delle linee guida, adottate dall’Autorità con la delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019, che definiscono le modalità attuative della norma per ciò che attiene alla specificazione dell’ambito di applicazione, delle regole procedurali per l’esercizio dell’azione di vigilanza e sanzionatoria da parte dell’Autorità”.