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Credito d’imposta per acquisto di carta per la stampa di quotidiani e periodici: aumentato il Fondo disponibile

Il Decreto Agosto riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione fino al 10% di credito di imposta per le spese sostenute per l’acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa.

Dopo la conversione in legge, verranno emanati i decreti attuativi da parte del Dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio.

L’articolo 96, comma 2,  del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto),  ora in corso di conversione presso la 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente – Atto Senato n. 1925,  incrementa dall’8 al 10 per cento il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa.

A tal fine, il comma 2 novella il comma 1 dell’articolo 188 del Decreto Legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio).

Si ricorda che l’articolo 188 del decreto Rilancio ha previsto, in via straordinaria, per l’anno 2020, un credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare, in base al citato comma 1, il credito di imposta è riconosciuto, per l’anno 2020, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC) ed è pari all’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite di € 24 mln per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

L’articolo 96, comma 2, con  la lettera a) modifica la quota di spesa ammessa al credito d’imposta aumentandola dall’8 al 10 per cento, mentre il tetto di spesa è aumentato da 24 a 30 milioni. Con una seconda modifica (lettera b) del comma 2,  la copertura dei relativi oneri, a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione viene conseguentemente rideterminata: il predetto Fondo è incrementato nella misura di € 30 mln (rispetto ai precedenti 24) per il 2020.

Il comma 7 stabilisce che alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 6 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 114 dello stesso decreto.

Per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni introdotte per il credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell’anno 2004, ossia l’articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della Legge 350/2003, e il DPCM 21 dicembre 2004, n. 318 , la cui disciplina è stata successivamente estesa alle spese sostenute nel 2005 dall’articolo 1, comma 484, della Legge 311/2004.

Ricordiamo la normativa in questione:

La  spesa  per  l’acquisto  della  carta  deve  risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia  acquistata  da soggetti diversi dall’editore, essa deve comunque essere  ceduta  agli  editori  con  fatturazione  distinta  da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.

Sono  escluse  dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

a) i quotidiani  ed  i  periodici  che  contengono  inserzioni pubblicitarie  per  un’area  superiore  al  50  per cento dell’intero stampato, su base annua;

b) i quotidiani  ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti  con  un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;

c) i quotidiani  o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;

d) i quotidiani  ed  i  periodici  di pubblicità, cioè quelli diretti  a  pubblicizzare  prodotti  o servizi contraddistinti con il nome  o  con  altro  elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;

e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;

f) i quotidiani  ed  i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;

g) i cataloghi,  cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti  o  di  servizi  anche  se  corredati  da  indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

h) le pubblicazioni   aventi  carattere  postulatorio,  cioè finalizzate  all’acquisizione  di  contributi,  di offerte, ovvero di elargizioni  di  somme  di  denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti  pubblici,  nonché  di  altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri  beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime  speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

m) i prodotti editoriali pornografici.

Il credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’art. 2, co. 1 e 2, della L. 198/2016, e al d.lgs. 70/2017, conseguentemente emanato.

I decreti attuativi con il specifiche dei soggetti ammessi e  le modalità ed i termini per la presentazione delle domande verranno emanati dal Dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio, dopo la conversione in legge del Decreto Agosto.

uspi

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