Il lasso temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio è spostato nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una nota del 31 agosto scorso, pubblicata sul proprio sito internet, comunica che si rende necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”).
Il DIE spiega che tale dilazione è dovuta a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 67, comma 10, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
La finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio è spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché, come precedentemente comunicato, dal 1° al 30 settembre 2021).
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”. Accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.
Il Dipartimento editoria conferma che “le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide”.
Ricordiamo che, per gli investitori pubblicitari, la prenotazione del credito di imposta è obbligatoria per usufruire della agevolazione.
Pertanto, con questo nuovo rinvio, anche gli investitori pubblicitari che non si sono iscritti nell’elenco dei percettori il credito di imposta entro la scadenza del 31 marzo scorso, possono usufruire dell’agevolazione mandando la comunicazione nel mese di ottobre 2021.
Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari è concesso, ai medesimi soggetti già contemplati (imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali), nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati (senza incremento).
In ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea riguardanti il “de minimis”, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online (prima era 50 mln).
Nel limite di 25 milioni di euro, invece, per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
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