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AGCOM, pubblicata metodologia di calcolo dell’equo compenso

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato la “Nota metodologica” che specifica come valutare l’equo compenso per i prodotti editoriali online a editori e giornalisti da parte degli OTT (Over The Top). 

Il documento nasce dal bisogno di determinare un giusto calcolo dell’equo compenso e segue il primo provvedimento dell’Autorità che aveva recentemente stabilito il diritto ad un’equa retribuzione da parte di Microsoft al gruppo editoriale GEDI.

“Nota metodologica per la determinazione dell’equo compenso”

Nel documento di AGCOM si specifica la metodologia per il compenso dovuto sia dai prestatori di servizi diversi dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa sia dalle stesse imprese e rassegne. 

Per tutti e due i casi, si analizza la determinazione della base di calcolo, la definizione dell’aliquota e l’applicazione dei criteri

  • Metodologia per il compenso dovuto dai prestatori di servizi diversi dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa:

Per quanto riguarda la determinazione della base di calcolo, AGCOM specifica che “la  base di calcolo (B) rappresenta l’ammontare economico cui applicare l’aliquota per la definizione dell’equo compenso. In base al Regolamento [di cui alla Delibera n. 3/23/CONS] tale ammontare esprime una stima del cosiddetto value gap (Bp – Be), ovvero della differenza tra i benefici del prestatore (Bp) derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico e quelli dell’editore (Be) connessi alla diffusione delle pubblicazioni attraverso la piattaforma del prestatore. In linea di principio, i benefici provenienti ad entrambe le parti – prestatori ed editori – dall’utilizzo e dalla diffusione online delle pubblicazioni di carattere giornalistico possono essere diretti e indiretti (v. Figura 1), di natura monetaria e non monetaria”.

Per la definizione dell’aliquota, si nomina il comma 3 articolo 4 del Regolamento che stabilisce un valore massimo di presuntiva congruità dell’aliquota da applicare alla base di calcolo. 

“Tale valore, come argomentato in delibera, è definito sulla scorta di un ragionamento che si basa sul benchmark nazionale e internazionale degli accordi stipulati per la stessa fattispecie (equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico) o per fattispecie comparabili (ad es. accordi per licenze d’uso di contenuti in ambiti simili o accordi in ambiti di mercato comparabili). A partire dal benchmark di mercato, l’Autorità ha dovuto, tuttavia, operare un bilanciamento di una serie di interessi in gioco, di natura privatistica e pubblicistica: la sostenibilità economica del compenso, l’asimmetria di potere contrattuale tra le parti, l’eterogeneità della platea dei prestatori e degli editori, l’equità del compenso, i diritti e gli interessi costituzionalmente tutelati (libertà di espressione, pluralismo dell’informazione, incentivi all’innovazione). Tale bilanciamento ha condotto all’individuazione di un tetto dell’aliquota pari al 70%”, come già menzionato nel primo provvedimento GEDI vs Microsoft.

Infine, “nell’individuazione dei criteri sono stati presi in considerazione gli obiettivi sottostanti all’equo compenso, ovvero la tutela del diritto d’autore e in particolare dei diritti connessi di riproduzione e di comunicazione al pubblico, la libertà di espressione, il pluralismo e la qualità dell’informazione, l’innovazione”.

  • Metodologia per il compenso dovuto dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa:

“L’articolo 6 del Regolamento, nell’individuare i criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso dovuto dalle IMMRS, definisce, quale base di calcolo B, il fatturato rilevante dell’impresa di media monitoring e rassegne stampa derivante dalle attività comunque connesse a quelle di media monitoring e rassegne stampa (F). In tal caso, diversamente da quanto stabilito all’art. 4, nessun beneficio ottenuto dall’editore è incluso nella base come elemento da sottrarre, in ragione del fatto che il beneficio per l’editore si esaurisce con la corresponsione del compenso da parte della IMMRS per gli articoli dell’editore utilizzati nei relativi servizi da quest’ultima forniti ai propri clienti”.

“Per ciò che riguarda l’aliquota, da applicare alla base di calcolo, l’articolo 6 non indica un valore puntuale. […] Cionondimeno, la delibera puntualizza che l’aliquota attualmente in uso nel sistema Promopress, pari all’8% del fatturato dell’IMMRS, deve essere considerata come un valore minimo, mentre la definizione di un valore massimo deve tener conto del fatturato annuo globale del settore, e della sua eventuale evoluzione nel tempo, al quale l’aliquota andrebbe riproporzionata”.

Il testo completo della “Nota metodologica per la determinazione dell’equo compenso” si può leggere nel dettaglio sul sito AGCOM.

uspi

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