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Violazioni del diritto d’autore, pubblicata la legge con l’attuazione delle Direttive UE

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre n. 277 la legge 167/2017. Il termine per l’entrata in vigore è il 12 dicembre 2017.

La legge 20 novembre 2017, n. 167 (recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017”) contiene una norma, l’articolo 2, finalizzata alla completa attuazione delle Direttive 2021/29/CE e 2004/48/CE, relative rispettivamente “all’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” e al “rispetto dei diritti di proprietà intellettuale”.

L’articolo 2 prevede che, in attuazione di tali Direttive, l’AGCOM, su istanza dei titolari dei diritti, possa ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell’informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, qualora tali violazioni risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti.
L’Autorità dovrà poi individuare con proprio regolamento le misure idonee a impedire la reiterazione delle violazioni già accertate, nonché stabilire le modalità con le quali il provvedimento cautelare dovrà essere comunicato ai soggetti interessati.

Sul tema è intervenuto anche Giovanni Pitruzzella, Presidente dell’Antitrust, in una lunga intervista rilasciata a Federico Fubini, giornalista del Corriere della sera, il quale, affrontando svariati argomenti, si è soffermato anche sul rapporto fra i giganti delle rete (Google, Facebook o Apple) e i media tradizionali, produttori di contenuti informativi.

Giovanni Pitruzzella, foto da www.agcm.it

«Il punto centrale – ha sottolineato Pitruzzella – è che non si deve bloccare l’innovazione. Piattaforme come Google News sono utili per tutti e la diffusione non controllata dell’informazione è l’architrave della democrazia. Bisogna però evitare che su questi aspetti positivi si costruisca un processo di sostanziale eliminazione dell’industria editoriale tradizionale. E il cuore del problema riguarda la produzione di contenuti».
«La questione è grande – ha concluso il Presidente dell’ Antitrust – e riguarda non solo il futuro dell’industria dei media, ma della democrazia. Se non si tutela chi produce i contenuti, specie quelli con un minimo di qualità e di controllo, alla fine anche le piattaforme non avranno nulla da usare e quindi il cittadino non avrà informazione da esaminare, confrontare, criticare».

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
LEGGE 20 novembre 2017, n. 167
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017 (17G00180)
(GU n.277 del 27-11-2017)

Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi

Articolo 2
Disposizioni in materia di diritto d’autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE
1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell’informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti.
2. L’Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell’Autorità.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 l’Autorità individua misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall’Autorità medesima.

uspi

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