In base a quanto disposto dall’articolo 67 del Decreto Legge 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), varierà l’aggio da riconoscere all’edicolante: dal 98,8% al 99,7%.
Accordo Editori – Edicolanti
Accordo Fieg-sindacati edicolanti: aggi delle edicole più alti con l’incremento della resa forfettaria.
Il Decreto Legge n. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis) ha previstol’incremento delle percentuali di resa forfetaria (dall’80 al 95 per cento) a carico dei rivenditori di giornali.
L’aggio all’edicolante dal 1° luglio 2021
L’Accordo prevede che, a far data dal 1° luglio 2021 e fino al 31 gennaio 2022, le pubblicazioni quotidiane e periodiche interessate dalle innovazioni previste dall’articolo 67 DL 73/2021 saranno cedute alla rete vendita con un prezzo defiscalizzato pari al 99,7% del prezzo di vendita al pubblico.
L’innovazione interesserà solo le pubblicazioni per le quali, in tema di IVA, si applica il regime di forfetizzazione della resa.
L’adeguamento è stato posticipato al 1° luglio 2021 al fine di consentire i necessari adempimenti tecnici alla filiera distributiva.
Esclusioni
Sono esclusidalla nuova disciplina i prodotti pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
La nuova disciplina in vigore fino al 31 gennaio 2022
Le parti hanno deciso di prolungare di un mese la nuova disciplina (dal 31 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022) per compensare i rivenditori del mese perduto.
Dal 1° febbraio 2022
Stante l’attuale quadro normativo, dal 1° febbraio 2022 le pubblicazioni quotidiane e periodiche interessate dalle innovazioni in materia fiscale previste per il solo 2021 torneranno ad essere cedute alla rete di vendita con un prezzo defiscalizzato pari al 98,8% del prezzo di vendita al pubblico.
Aumenta la differenza con i libri
La modifica della percentuale di forfetizzazione delle rese dei giornali quotidiani e periodici acuisce la differenza di base imponibile tra questi ultimi e i libri (la cui resa forfettaria è rimasta al 70%), favorendo i prodotti di informazione.
Articolo 67, Decreto Legge n. 73/2021
«Per l’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi»