Ue, EDPB: linee guida per l’utilizzo del riconoscimento facciale

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha emesso le Linee guida (5/2022) sull’uso della tecnologia di riconoscimento facciale da parte delle forze dell’ordine.

La tecnologia di riconoscimento facciale (Facial Recognition Technology -FRT-) viene già impiegata in Europa e nel Mondo e si basa su algoritmi, intelligenza artificiale machine learning.

Le linee guida

Gli algoritmi utilizzati per lo sviluppo della FRT trattano dati biometrici che spesso vengono rilasciati direttamente dall’utente. L’esempio più ovvio è sicuramente quello degli smartphone che utilizzano il riconoscimento facciale per lo “sblocco” o per l’autorizzazione di alcune operazioni.

Ma l’EDPB ha stilato le linee guida più che altro per l’uso di questa tecnologia che spesso avviene in violazione dei diritti umani, della privacy. Un piccolo errore sul piano dell’algoritmo può determinare conseguenze indesiderate per i cittadini.

In ogni caso, la sola idea che le autorità pubbliche possano raccogliere dati biometrici che consentono di effettuare catalogazioni per categorie etniche, razziali, religiose o politiche potrebbe determinare la compressione dei diritti previsti dagli articoli 1, 10, 11 e 12 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Quindi, secondo le linee guida, l’impiego delle FRT potrebbe essere previsto da una normativa nazionale o europea solo nei limiti della stretta necessità. Per EDPB è fondamentale che questa tecnologia, qualora utilizzata, sia d’impatto minimo sulla vita dei singoli, con controlli strettissimi e sotto la sorveglianza delle autorità garanti.

Infatti, al paragrafo 101 del testo si legge che “l’EDPB comprende la necessità che le autorità incaricate dell’applicazione della legge traggano vantaggio dal miglior possibile strumenti per identificare rapidamente gli autori di atti terroristici e altri reati gravi. Tuttavia, tali strumenti dovrebbero essere utilizzati nel rigoroso rispetto del quadro giuridico applicabile e solo nei casi in cui essi soddisfino i requisiti di necessità e proporzionalità, come previsto dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Inoltre, sebbene le moderne tecnologie possano essere parte della soluzione, non sono affatto un proiettile d’argento”.