Dal 14 luglio 2018 è entrato in vigore il decreto legge 87/2018 (c.d. Decreto dignità), che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.161 del 13 luglio 2018 è stato pubblicato il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.
Sostenuto dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ed entrato in vigore il 14 luglio 2018, il citato decreto (Atto Camera n. 924) è stato assegnato – in sede referente – alle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera, e ha iniziato l’iter parlamentare il 16 luglio 2018 per essere convertito in legge entro l’11 settembre 2018.
Il decreto si occupa principalmente di lotta al precariato ed al licenziamento senza giusta causa; di contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali; e di semplificazione fiscale con modiche all’istituto del c.d. “redditometro”.
L’articolo 9 si occupa, invece, di contrasto alla ludopatia.
Divieto di pubblicità di giochi e scommesse
Il suddetto articolo sancisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (come detto, il 14 luglio 2018) è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet.
Sono previste delle eccezioni:
– le lotterie nazionali a estrazione differita (ad esempio, la “Lotteria Italia”);
– le manifestazioni di sorte locali (lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi o organizzate dai partiti o movimenti politici, purché svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi) e le tombole effettuate in ambito familiare;
– i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Sono per il momento salvi i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
L’inosservanza delle disposizioni sopra esposte comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
L’Autorità competente alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni è l‘Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
Riportiamo, di seguito, la versione attuale dell’articolo 9 del DL 87/2018:
Articolo 9
Divieto di pubblicità giochi e scommesse
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet.
Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata.
Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
3. L’Autorità competente alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.
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