Entro il prossimo 28 febbraio c.a. occorre inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai gestori telefonici per il riscontro della regolarità per l’esercizio 2017 e, quindi, per la convalida delle agevolazioni tariffarie.
Entro il 28 Febbraio di ciascun anno, l’impresa editrice deve presentare al gestore telefonico (anche a mezzo di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ):
a) la documentazione attestante la regolarità del pagamento dei contributi previdenziali;
b) l’attestazione, per l’anno precedente, del rispetto della pubblicazione di almeno i 3/4 della periodicità dichiarata ed eventualmente la ripartizione del fatturato desunto dal bilancio per le imprese che svolgono anche attività diversa da quella concernente l’edizione di testate giornalistiche.
Entro la stessa data devono essere comunicate, nelle forme medesime, le variazioni riguardanti l’elenco delle utenze in uso esclusivo, oggetto delle agevolazioni, con le relative date.
(Fonte: Ministero per lo sviluppo economico)
Evidenziamo l’obbligatorietà dell’adempimento in oggetto, sanzionato, in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni richieste, con l’addebito delle agevolazioni di cui si è beneficiato.
Ricordiamo che In base all’articolo 28 della Legge 5 agosto 1981, n. 416. e al decreto attuativo D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 49, le tariffe telefoniche per le imprese editrici di periodici cartacei, limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva di almeno nove numeri all’anno, sono ridotte del 50%.
Le riduzioni si applicano a condizione che nel corso dell’anno siano pubblicati almeno i 3/4 dei numeri che comporterebbero la periodicità dichiarata. Ai fini dell’applicazione del citato requisito, i numeri cumulati vengono considerati come un numero singolo.
Segnaliamo, da ultimo, che la Legge 26 ottobre 2016, n. 198, articolo 1, comma 5, ha demandato a un Regolamento (non ancora adottato) la definizione dei soggetti beneficiari, dei requisiti di ammissione, delle modalità, dei termini e delle procedure per l’erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l’utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui sopra saranno abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procederà in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento saranno altresì stabilite le procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28 della legge 416/1981, anche relativamente agli anni pregressi.
Il detto contributo sarà concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto.