La nuova proposta di legge presentata dal presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia (M5S), avanza il tema dell’inaccessibilità alla carica di parlamentare ai “direttori e vicedirettori di testate giornalistiche nazionali se hanno esercitato l’incarico nei 6 mesi prima dell’accettazione della candidatura. Il periodo di sei mesi è ridotto a sessanta giorni nel caso di scioglimento anticipato della Camera”.
Questo il testo presentato per evitare il conflitto di interessi e contiene altre novità sulle cause di ineleggibilità a parlamentare. Il termine per l’entrata in vigore della legge è il 1 gennaio 2021.
Nel dettaglio, spiega Brescia nella relazione, il testo “introduce nuove fattispecie di ineleggibilità dei membri del Parlamento, intervenendo in maniera significativa e incisiva sul testo unico della Camera dei Deputati. Si premette che nell’introduzione di tali fattispecie si è adeguatamente valutata la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo la quale l’ineleggibilità risulta giustificata soltanto se ragionevolmente collegata all’esigenza di evitare la captatio benevolentiae degli elettori o possibili fattori di turbativa della par condicio che in campagna elettorale deve essere assicurata a tutti i candidati”.
Il testo rappresenta un sintesi tra le varie proposte di legge presentate in commissione, “ma soprattutto una soluzione efficace a una questione fondamentale per il concreto funzionamento della democrazia, purtroppo rimasta da tempo irrisolta. I conflitti d’interesse dei detentori di cariche politiche, siano essi al governo o in Parlamento, hanno infatti più volte creato interferenze e condizionamenti su una corretta e imparziale azione politica, fino a minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella gestione della res publica”, si legge nel testo Brescia.
Il testo, inoltre, elenca altre cause di ineleggibilità parlamentare, estendendola anche ai sindaci di tutti i comuni e non più da 20mila in su come nel testo vigente. Rispetto alla formulazione in vigore sono ineleggibili anche “i vicecapi di gabinetto dei Ministri, oltre ai capi; i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della polizia di Stato, oltre al capo e al vicecapo della polizia; i responsabili degli uffici territoriali, comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l’accettazione della candidatura. Inoltre, per gli ufficiali generali e gli ammiragli delle Forze armate dello Stato viene eliminato il riferimento alla circoscrizione del loro comando territoriale”.