Con il Messaggio n. 3227 del 4 settembre 2020, l’INPS comunica l’avvenuto rilascio dello specifico modello di domanda e si forniscono istruzioni per la gestione delle domande.
Con la Circolare n. 93 del 6 agosto 2020 sono state fornite istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
In particolare, la disposizione normativa prevede che – limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’art. 25-bis, co. 3, lett. a), del D.Lgs. n. 148/2015.
L’INPS, a tal fine, provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai predetti soggetti secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente. Qualora dall’esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l’attuazione del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.
Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
Beneficiari
Possono accedere al prepensionamento:
– i lavoratori poligrafici dipendenti di aziende che sono state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di “riorganizzazione aziendale” in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi.
Restano, pertanto, escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di crisi aziendali e contratti di solidarietà.
Da notare, altresì, che i lavoratori dipendenti delle imprese in argomento devono essere ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro.
Requisiti
I lavoratori che si trovano nelle predette condizioni hanno facoltà di accedere al pensionamento anticipato con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Da notare che il requisito contributivo deve essere maturato entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Ai fini del perfezionamento del predetto requisito vanno considerati tutti i contributi accreditati e quindi anche quelli figurativi, volontari e da riscatto. Qualora per il raggiungimento del requisito contributivo concorrano i periodi riconosciuti a seguito di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della L. n. 1338/1962, le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano avranno cura, prima della liquidazione del trattamento pensionistico, di sottoporre a controllo di secondo livello le relative pratiche di costituzione della citata rendita.
La domanda
La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’ammissione al trattamento di CIGS.
L’INPS con il Messaggio n. 3227 ha rilasciato il modello di domanda, denominato “Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”, che può essere presentato in base ai seguenti quattro canali:
– online, sul portale dell’INPS, nella sezione “Domande di Pensione”. Per l’inoltro della domanda, il cittadino deve munirsi di credenziali di accesso, quali PIN rilasciato all’Istituto, SPID, Carta nazionale dei servizi o carta di identità elettronica 3.0. Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menu di sinistra, occorre selezionare in sequenza “Pensione Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione Anticipata” > “Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”;
– servizi offerti dal Patronato;
– servizi offerti da soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS;
– servizi offerti dal Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164, da rete mobile
La domanda, contenente l’indicazione della data dell’accordo di procedura, deve essere corredata:
dalla dichiarazione, a firma del datore di lavoro, la quale attesti che il lavoratore beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale rientra tra le unità ammesse dal Ministero del Lavoro al prepensionamento;
dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi;
dalla data di sottoscrizione dell’accordo di procedura;
dagli estremi del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.
Nel caso in cui alla data della presentazione della domanda non sia stato ancora pubblicato il decreto che autorizza l’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, l’interessato, ai fini del riconoscimento della pensione a decorrere dal mese successivo a quello della domanda, deve integrare la stessa con l’indicazione degli estremi di tale decreto.
Le Strutture territoriali INPS devono tenere in evidenza le domande in questione, procedendo alla liquidazione della prestazione solo quando la domanda risulti completa.
Gestione delle istanze
Qualora i richiedenti abbiano utilizzato, nelle more del rilascio dello specifico prodotto, i prodotti di domanda pensione anticipata:
“Prepensionamento Editoria”;
“Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1, comma 154 della legge n. 205 del 2017”;
indicando nella sezione note la volontà di avvalersi dei benefici di cui all’articolo, 1 comma 500, della Legge n. 160/2019, le relative domande dovranno essere chiuse e ricaricate utilizzando lo specifico prodotto. Allo stesso modo si procederà nel caso di eventuali domande che siano state respinte.
Si ricorda che l’accesso al beneficio avviene secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente ed è soggetto al monitoraggio della capienza anche prospettica degli specifici limiti di spesa.