Il 16 settembre 2020 scade la prima o unica rata della contribuzione sospesa per i periodi di competenza da febbraio ad aprile 2020 a seguito dei provvedimenti legislativi emanati dal Governo per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
I decreti legge 2 marzo 2020 n. 9, 17 marzo 2020 n. 18, 8 aprile 2020 n. 23 e 19 maggio 2020 n. 34, hanno introdotto misure concernenti la sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tali decreti hanno disposto, inizialmente, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e, successivamente, la proroga della sospensione, differendo altresì la ripresa degli adempimenti e dei versamenti al 16 settembre 2020 (ad eccezione dei contributi sospesi ai sensi del combinato disposto degli articoli 61, comma 1 e 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e successive modificazioni, che hanno mantenuto la scadenza originaria del 31 luglio 2020).
L’INPS ha fornito le indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, riferiti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, con le Circolari n. 37 del 12 marzo 2020, n. 52 del 9 aprile 2020, n. 59 del 16 maggio 2020 e n. 64 del 28 maggio 2020.
Le istruzioni relative alle modalità di versamento, sia rateale che in unica soluzione, sono state fornite dall’Istituto previdenziale con il Messaggio 20 luglio 2020, n. 2871, secondo cui, le imprese interessate dovranno inviare un’apposita comunicazione tramite l’applicazione reperibile da “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19“.
Al riguardo, si evidenzia che per tutte le gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973).
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, l’INPS ribadisce come che gli stessi dovranno essere assolti entro il 16 settembre 2020.