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INPS: prime istruzioni sugli ammortizzatori sociali Covid-19 per il periodo ottobre-dicembre 2021

Il messaggio INPS 4034/2021 fornisce le prime istruzioni sul periodo di ammortizzatori sociali introdotti dal DL 146/2021 (Decreto Fiscale).

INPS: MESSAGGIO N. 4034/2021

TRATTAMENTI Di ASSEGNO ORDINARIO E CASSA IN DEROGA

Viene introdotto un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di Assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga. Può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro, per poter richiedere il nuovo periodo previsto dal “Decreto Fiscale”, devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane (Decreto Sostegni).

L’accesso al nuovo periodo di Assegno ordinario e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Inoltre, ai datori di lavoro che ricorrono alle misure di sostegno di cui sopra, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge n. 23 luglio 1991, n. 223. E restano – altresì – sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Fatte salve le particolari situazioni previste (cessazione definitiva dell’attività anche in caso di fallimento).

Resta, altresì, preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure di licenziamento in corso, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma.

Per le misure di integrazione salariale introdotte dal “Decreto Fiscale”, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.

Preclusa la possibilità di autorizzare i periodi disposti dal “Decreto Sostegni” per periodi sovrapposti a quelli richiesti ai sensi del “Decreto Fiscale”.

I trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga in trattazione, trovano applicazione con riguardo ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021, a tal fine valgono anche le ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto.

DOMANDE DI ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

In merito all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, si richiamano gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall’Istituto in materia.

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

ASEGNO ORDINARIO PER I DATORI CHE HANNO ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO

Viene confermata la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale, I quali, alla data del 22 ottobre 2021, avevano in corso un assegno di solidarietà.

La concessione dell’assegno ordinario – che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso – può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà. A totale copertura dell’orario di lavoro.

TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

In ordine alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che possono inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzate” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzate).

TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di Assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro, dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

La procedura di trasmissione delle domande è già disponibile. E le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione INPS delle 28 settimane di cui al DL n. 41/2021.

Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze, viene confermato che:

la presentazione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti:

viene confermato che, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

Ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 (Articolo pubblicato su ASSOGRAFICINFORMA – Numero 19 – Anno XXVIII, del 3 dicembre 2021)

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