Circolare 6 novembre 2020, n.126. Termini riaperti fino al 14 dicembre 2020.
La Circolare INPS 6 novembre 2020 n. 126 fornisce tutte le istruzioni sulla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale.
La riapertura dei termini è stata prevista dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia») in considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del Covid-19.
Condizione imprescindibile è che i lavoratori abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l’ultimo contributo risulti accreditato per lo stesso trattamento.
La nuova circolare in particolare chiarisce:
– il termine decadenziale per la presentazione della domanda di pensione;
– quali sono i soggetti rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione;
– la rimessione in termini e decorrenza del trattamento pensionistico.
In applicazione dell’articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. In tal caso, la decorrenza non può essere comunque antecedente al mese di novembre 2020.
L’articolo 27, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020 fa salve “le domande già presentate nei termini alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Di conseguenza, entro il 14 dicembre 2020 devono presentare la domanda di pensione solo i soggetti che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, non hanno presentato la predetta domanda ed i cui termini decadenziali per la presentazione della stessa sono scaduti successivamente al 1° febbraio 2020 ma non oltre il 14 dicembre 2020.
Ricordiamo che la norma prevede la possibilità di prepensionamento per i lavoratori dipendenti di imprese editrici che abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, e siano state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale nel limite delle unità ammesse da un decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il requisito richiesto ai lavoratori per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 è una anzianità contributiva di almeno 35 anni nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti che deve essere maturata entro il periodo di utilizzo della CIGS e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
La procedura di domanda è attualmente reperibile sul sito INPS, “Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”. La domanda può essere presentata direttamente dal cittadino o attraverso patronati e altri soggetti abilitati.
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