INPS, Contratti di solidarietà: istruzioni per lo sgravio contributivo

Con un post sul proprio sito internet, l’Istituto di previdenza sociale comunica le istruzioni per accedere allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà.

Il comunicato INPS 

In tema di sgravio contributivo per i contratti di solidarietà, l’INPS ricorda che tale sgravio è connesso alla stipula di contratti difensivi accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

Durata

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà. E, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi sulla contribuzione a carico del datore di lavoro. Dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva

La misura della riduzione è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Circolare INPS 29 aprile 2022, n. 55

Con la circolare INPS 29 aprile 2022, n. 55 l’Istituto indica le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per il 2020.

Fornisce le informazioni sulle aziende coinvolte, sulla cumulabilità dello sgravio con la Decontribuzione Sud e sugli adempimenti delle strutture territoriali.

Inoltre, fornisce le istruzioni per il calcolo della riduzione contributiva. E per la compilazione del flusso UNIEMENS.

Riassumiamo brevemente il contenuto della circolare. Rimandando al testo completo le precisazioni più dettagliate:

1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio

Destinatarie della riduzione contributiva sono:

le imprese che al 30 novembre 2020 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015,

– le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso, nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà. E, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile –  sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

2. Iter istruttorio

Completata l’istruttoria delle istanze, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.

L’Istituto – tenuto alla quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio – può svolgere compiutamente i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens. Recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.

3. Il conguaglio

Per quanto attiene, in particolare, alla verifica delle prestazioni di CIGS conguagliate, la circolare richiama l’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.

Secondo cui il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. O dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

4. Indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva

La circolare INPS 55/2022 fornisce le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021 (Allegato n. 1).

Le predette aziende usufruiranno delle riduzioni contributive – mediante le operazioni di conguaglio descritte al successivo paragrafo 5 della circolare.

Le altre aziende, non indicate nell’elenco, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive comunicazioni.

Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, l’Istituto precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti. Calcolate sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.

5. Calcolo della riduzione contributiva

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.

Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva. In relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico. Per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

6. Contribuzione non soggetta a riduzione

Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:

• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;

• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;

• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.

L’applicazione del beneficio in parola rimane subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

7. Decontribuzione Sud

L’INPS informa la normativa consente la cumulabilità della decontribuzione con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud.