L’INPS fornisce chiarimenti sulla maggiorazione dell’AUU e le condizioni familiari rilevanti all’atto della domanda.
In data 29 aprile scorso, l’Istituto di previdenza sociale fornisce ulteriori chiarimenti sul riconoscimento di una ulteriore maggiorazione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico. E le condizioni familiari rilevanti all’atto della domanda.
L’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU)
Dal 1° marzo 2022 è stato istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU). Un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo.
Tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ).
Messaggio INPS 20 aprile 2022, n. 1714
Il messaggio 20 aprile 2022, n. 1714, l’INPS integra le indicazioni illustrate nel precedente messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748 e nella circolare INPS 9 febbraio 2022, n. 23.
L’Istituto di previdenza sociale, con tale messaggio, fornisce ulteriori chiarimenti sul riconoscimento di una ulteriore maggiorazione del’AUU.
Condizioni familiari previste
La maggiorazione è prevista nelle seguenti condizioni familiari particolari:
- genitori entrambi lavoratori;
- nuclei numerosi;
- genitori separati.
Viene quindi approfondita la casistica dei redditi da pensione e da lavoro, anche prodotti all’estero, rilevanti all’atto della domanda.
1. Riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori
L’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili.
Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
2. Riconoscimento delle maggiorazioni in caso di nuclei familiari numerosi
All’articolo 4, commi 3 e 10, del decreto legislativo n. 230/2021, sono previste maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare.
In particolare, al citato articolo 4, comma 3, è introdotta una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili. Che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente. Fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
Al comma 10 del medesimo articolo 4 è prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
3. Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati
Il principio regolatore generale è che l’Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli.
Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.
4. Figli maggiorenni
L’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, prevede che l’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- 2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- 4) svolga il servizio civile universale.
Ricordiamo che la circolare n. 23/2022 ha chiarito che le condizioni elencate dalla norma devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.