L’Istituto fornisce le prime precisazioni sull’Assegno per il nucleo familiare e su Assegni Familiari a decorrere dal 1° marzo 2022.
La normativa in atto
Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 ha previsto l’erogazione su base mensile di un Assegno temporaneo per figli minori. Per i nuclei familiari che non avessero già diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
Successivamente, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito, dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico (vedi Circolare INPS 9 febbraio 2022, n. 23).
La nuova Circolare INPS 28 febbraio 2022, n. 34
Con la Circolare INPS 28 febbraio 2022, n. 34, l’Istituto fornisce le prime istruzioni – in relazione agli effetti che l’introduzione dell’Assegno unico produce sulla disciplina dell’Assegno per il Nucleo Familiare e degli assegni familiari, a partire dal 1° marzo 2022.
Il contenuto della Circolare
L’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, ha previsto che:
“limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. E di cui all’articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797”.
A decorrere dal 1° marzo 2022
Pertanto, l’INPS comunica che a partire dal 1° marzo 2022:
- a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF). Riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
- b) continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato. Dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti. Ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Diritto all’Assegno unico
Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età -per il quale si ha diritto all’Assegno unico – non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.
Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.
Per approfondimenti
Facciamo riferimento al nostro precedente articolo. “INPS: nuovo Assegno Unico e Universale per i figli a carico”,
Schema di sintesi delle nuove disposizioni
Si allega uno schema di sintesi delle nuove disposizioni, per le categorie di lavoratori o titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente gestite dall’INPS: