I contributi di questo tipo rappresentano un’evoluzione dei contributi di riflesso, agevolando gli editori attraverso riduzioni tariffarie, fiscali e creditizie il cui rimborso viene destinato all’ente erogatore dei servizi (ad es. Poste Italiane).
Vengono introdotti con la legge n. 416/1981, all’articolo 28 che dispone la riduzione nella misura del 50% delle tariffe telefoniche, postali e di telecomunicazione, in favore delle imprese iscritte nel Registro Nazionale della stampa.
L’ammissione a queste agevolazioni è subordinata all’effettiva pubblicazione nel corso dell’anno di almeno tre quarti dei numeri previsti dalla periodicità dichiarata. Questo sistema di agevolazioni tariffarie risulta essere ampio e completo, al punto di essere valutato come una delle provvidenze più sostanziose poste in essere dalla legge di riforma.
In ordine alle agevolazioni fiscali, l’esenzione dall’IVA, che era già prevista per i quotidiani, viene estesa anche ai periodici e ai libri (art. 22, legge n. 67/87). Sull’IVA torneremo, a proposito della parificazione del trattamento tra giornali cartacei e online.
Le agevolazioni telefoniche vengono abolite a partire dal 1° gennaio 2020, con la legge di bilancio 2019 (l. n. 145/18). L’articolo 1, comma 772, sopprime i primi tre commi dell’art. 28 della legge n. 416/81 che prevedevano, tra l’altro, la riduzione del 50% delle tariffe telefoniche fatturate dai gestori dei servizi telefonici.
Questa riforma, sempre giustificata dall’intento di ridurre la spesa pubblica, trova una spiegazione anche nella crescita della concorrenza nel settore della telefonia. La legge n. 416/81 regolava un settore in cui operava soltanto un gestore (la SIP) in regime di monopolio. La nascita di altri gestori ha generato sistemi tariffari diversi, nei quali gli editori possono trovare sconti simili e, in alcuni casi, maggiori rispetto al passato.
Molto più tormentata e discussa è stata, invece, la regolamentazione delle agevolazioni postali per l’editoria, essendo ancora riferibili a un solo gestore (Poste Italiane SPA).
Le agevolazioni, riformate dal d.l. n. 353/03, sono state sospese a partire dal 1° aprile 2010 per mancanza di fondi. Erano stanziati per il 2010 soltanto 50 milioni di euro, sufficienti a coprire un quarto del fabbisogno annuale.
Per trovare una soluzione al problema dell’incremento abnorme delle tariffe (le agevolazioni coprivano il 58% delle tariffe per il settore profit e l’80% di quelle per il settore no-profit) fu stabilita una tariffa condivisa che si andava a collocare circa a metà strada tra la tariffa agevolata e quella intera.
Questo stato di cose durò fino al 2016, quando le tariffe agevolate di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 353/03 furono riattivate con il d.l. n. 244/16. La compensazione a Poste Italiane SPA, a carico del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nei limiti delle risorse stanziate disponibili a legislazione vigente), è stata notificata alla Commissione Europea che si è pronunciata sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato.
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